La reiterazione dell’incarico per quattro anni dimostra l’esigenza stabile del Comune, rendendo illegittimo l’ incarico esterno

Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, deliberazione n. 19/2019/SRCPIE/VSGO

La necessità di ricorrere alle prestazioni professionali di un avvocato esperto in diritto di famiglia si è costantemente presentata all’ente dal 2016 al 2019, per ben 4 anni consecutivi. Di conseguenza, a prescindere dalle modalità di espletamento della prestazione, le prestazioni offerte dal legale rispondono ad un bisogno stabile dei servizi sociali, riconducibile all’evoluzione del processo minorile e alla crescente complessità dei procedimenti che coinvolgono minori.
Il servizio interessato, in proposito, non allega nella propria risposta, per superare la censura di eccezionalità e straordinarietà sollevata in sede istruttoria, argomenti diversi dal richiamo al carattere dell’occasionalità, confondendo così il carattere stabile dell’esigenza dei servizi sociali manifestatasi negli ultimi anni con le modalità occasionali di svolgimento della prestazione richiesta. Il fatto che quest’ultima sia svolta per poche ore mensili, in occasione delle concrete esigenze del servizio, infatti, non toglie che la possibilità di poter contare su tale apporto professionale sia ormai un’esigenza stabile del comune, come la continua reiterazione dell’affidamento dell’incarico nell’arco dell’ultimo quadriennio dimostra.
Il carattere stabile dell’incarico, ritenuto dal comune necessario per il sostegno degli interventi a tutela dei minori, postula, infatti, che a tale servizio si faccia fronte, secondo le modalità ritenute più idonee dall’ente, se del caso anche con un impegno orario a carattere parziale, con risorse interne all’ente stesso, altrimenti il reiterato ricorso, senza soluzione di continuità, allo strumento dell’incarico professionale rischia di tradursi in una forma atipica di assunzione, “con conseguente elusione delle disposizioni in materia di accesso all’impiego nelle Pubbliche amministrazioni, nonché di contenimento della spesa di personale” (Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, delibera n. SCCLEG/1/2012/PREV del 13 gennaio 2012).
Come a più riprese evidenziato dalla giurisprudenza contabile (cfr. Corte dei Conti, II Sez. giur. centrale d’appello, sentenza n. 82/2017; Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 13/2016/VSGO, n. 22/2015/REG, n. 5/2015/VSGO; Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 825/2010/REG), le amministrazioni devono far fronte ai loro compiti istituzionali mediante le risorse in organico e possono ricorrere all’utilizzo di personale esterno, reclutato nei limiti e nella misura in cui sia necessario per far fronte all’esigenza sopravvenuta, solo per esigenze straordinarie e temporanee, cioè circoscritte nel tempo.
Sussiste, dunque, l’obbligo del Comune di conformare la propria azione amministrativa in materia di affidamento di incarichi alla legge

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