Consiglio di Stato, sentenza n. 1601 del 8 marzo 2019
Già recentemente il Consiglio di Stato (Sez. III, n. 3801 del 20 giugno 2018) si è così espresso: “il Collegio intende premettere brevemente l’evoluzione normativa che ha accompagnato la soppressione delle Unità Sanitarie Locali contestualmente all’istituzione delle Aziende U.S.L., con particolare riferimento alla regolazione dei rapporti attivi e passivi delle prime. Invero, con l’art. 3, comma 5, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 è stato affermato che: “Le Regioni disciplinano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nell’ambito della propria competenza le modalità organizzative e di funzionamento delle unità sanitarie locali prevedendo tra l’altro, sentite le province interessate: …. c) i criteri per la definizione dei rapporti attivi e passivi facenti capo alle preesistenti unità sanitarie locali e Unità socio -sanitarie locali”. In seguito, l’art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, rubricato “Pagamento a tariffa e acquisto di beni e servizi”, ha previsto che “In nessun caso è consentito alle regioni di far gravare sulle aziende di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, né direttamente né indirettamente, i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali. A tal fine le regioni dispongono apposite gestioni a stralcio, individuando l’ufficio responsabile delle medesime”. Veniva pertanto realizzata una fattispecie di successione ex lege della Regione nei rapporti obbligatori già di pertinenza delle medesime U.S.L., attraverso la creazione di apposite gestioni stralcio, poi divenute liquidatorie a norma dell’articolo 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, con conseguente esclusione di ogni ipotesi di successione in universum ius delle A.S.L. alle preesistenti U.S.L.. Invero, secondo l’art. 2, comma 14, della legge n. 549/1995, “le gestioni a stralcio di cui all’art. 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono trasformate in gestioni liquidatorie. Le sopravvenienze attive e passive relative a dette gestioni, accertate successivamente al 31 dicembre 1994, sono registrate nella contabilità delle citate gestioni liquidatorie. I commissari entro il termine di tre mesi provvedono all’accertamento della situazione debitoria e presentano le risultanze ai competenti organi regionali”. Ciò premesso sul piano normativo il Collegio, ai fini della decisione in ordine all’ammissibilità del ricorso introduttivo, richiama la condivisibile giurisprudenza della Corte di Cassazione volta ad affermare che “la legittimazione sostanziale (e processuale) concernente i rapporti creditori e debitori conseguenti alla soppressione delle USL spetti comunque alle Regioni; nonché in alternativa (anche) alle gestioni stralcio – che prolungano la soggettività degli enti soppressi durante la fase liquidatoria – almeno fino a quando le stesse non siano definitivamente e formalmente chiuse con apposito provvedimento” (Cass. civ., sez. un., 20 giugno 2012, n. 10135; conf. Cass. civ., Sez. I, 13 marzo 2013, n. 6208; Cass. civ., sez. III, 02 luglio 2010, n. 15725; Cass. civ., sez. un., 30 novembre 2000, n. 1237). In particolare, le Sezioni Unite, con la richiamata pronuncia n. 10135/2012, hanno finito per aderire all’indirizzo tradizionale che ribadiva la legittimazione sostanziale e processuale concorrente sia delle Regioni, che delle gestioni liquidatorie, ove convenute nella loro qualità di organi delle prime: escludendo comunque l’attribuzione ad esse di una legittimazione processuale esclusiva (Cass. nn. 15725/2010; 9315/2010; 1532/2010; 17913/2009; 5351/2007). In conclusione, le Sezioni Unite della Suprema Corte affermano che “la legittimazione sostanziale (e processuale) concernente i rapporti creditori e debitori conseguenti alla soppressione delle USL spetti comunque alle Regioni; nonché in alternativa (anche) alle gestioni stralcio – che prolungano la soggettività degli enti soppressi durante la fase liquidatoria – almeno fino a quando le stesse non siano definitivamente e formalmente chiuse con apposito provvedimento” (Cass. civ., sez. un., s. n. 10135/2012)”.
Consegue, dal richiamato orientamento giurisprudenziale, che la mancata evocazione in giudizio del soggetto pubblico passivamente legittimato, rappresentato nella specie dalla competente gestione liquidatoria, non poteva non condurre alla declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio.