Non importa l’estensione degli allegati, se si può stabilire che il messaggio è stato ricevuto correttamente

Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 11241 dep 13 marzo 2019

Correttamente la Corte di appello ha esposto che in atti, vi è, in calce, attestazione di trasmissione del testo originale del decreto di citazione a giudizio, emesso dal medesimo ufficio, ai sensi dell’art. 148, comma 2-bis, cod. proc. pen. Del pari è corretto il ragionamento della Corte territoriale secondo il quale è documentata l’avvenuta consegna del messaggio, tramite posta elettronica certificata, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca, all’avv. X anche come domiciliatario dell’imputato, che riporta come allegato il file postacert.eml. La denominazione e l’estensione di tale allegato, dunque, consentono di concludere che esso contenga il messaggio originale trasmesso, compreso di allegati. Di qui l’irrilevanza della deduzione difensiva, inerente la diversa estensione del file, rispetto a quella prevista dalle specifiche tecniche indicate dal DM n. 44 del 2011 citato, che riguardano il formato dei documenti allegati.

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