Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 89/2019/PAR
Il testo del Tusp stabilisce che le società in house possono ricevere affidamenti diretti da parte delle amministrazioni socie qualora si verifichino tutte le condizioni previste dal codice dei contratti pubblici in materia di affidamento: controllo analogo, composizione societaria e prevalenza dell’attività prodotta (limite minimo dell’80%) verso i soci. Il testo unico delle società partecipate non interviene a modificare il codice dei contratti. Al contrario assume i criteri di esclusione dello stesso codice, come propri criteri per definire le caratteristiche delle società in house e renderle così soggetti che possono ricevere, in presenza delle circostanze suddette, affidamenti diretti dall’ente socio. Il Tusp introduce invece novazioni da un lato, al comma 2, inserendo la possibilità di derogare al codice civile, tramite previsioni statutarie, al fine di creare le condizioni operative per le società controllate di soddisfare i vincoli stabiliti, e dall’altro al comma 3 bis, introducendo un ulteriore criterio restrittivo rispetto al codice degli appalti: l’eventuale 20% di attività non destinata all’ente socio (“la produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3”) può essere realizzata a favore di terzi, solamente nel caso in cui questa sia funzionale al miglioramento della gestione e alla ottimizzazione complessiva della produzione (“solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società”).
Peraltro, a conferma di questo impianto, l’art. 16 ai successivi commi 4, 5 e 6 richiama nuovamente il limite quantitativo inderogabile dell’80% del fatturato a favore dei soci e stabilisce che il non rispetto del limite costituisce grave irregolarità, prevedendo infine le procedure per sanare le irregolarità e le conseguenze nel caso di non soluzione: