La tariffa ex d.lgs. 194 si applica a qualunque operatore del settore alimentare

Corte di Cassazione, sentenza n. 7457 del 15 marzo 2019

Il d.lgs. 194 si riferisce a qualunque operatore del settore degli alimenti, sia esso un produttore o trasformatore di alimenti sia esso un operatore della commercializzazione degli alimenti: l’art.1 del decreto pone la tariffa indistintamente a carico “degli operatori dei settori interessati dai controlli di conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali”; la Sezione 6 dell’Allegato A al d.lgs.194 utilizza, nel titolo, i termini “stabilimenti”, “entità produttiva” e “fasce produttive” (valorizzati dalla ricorrente per sostenere la tesi secondo cui sarebbero soggetti alla tariffa solo i produttori e non i commercianti di alimenti) ma utilizza anche l’espressione “fasce produttive intese in rapporto al prodotto finito e/o alla commercializzazione” e, nel corpo, parla di “stabilimenti” e di “entità produttive” in riferimento alla tariffa dovuta dai produttori e di “fasce produttive” nell’ampio senso di fasce quantitative di prodotto e parla poi anche e segnatamente di “operatori del settore alimentari operanti in mercati generali e del settore ortofrutticoli freschi” (operatori tra i quali rientra anche la ricorrente). Il regolamento 882/2004, parimenti, si riferisce a operatori e a controlli di tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti (v. artt. 2, n.11, 3, 4 nonché il 1°, 4° e 6° considerando) in

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