Se tra le minacce e la qualifica di pubblico ufficiale non c’è connessione credibile, non si configura la concussione o l’induzione indebita

Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 11477 dep. 14 marzo 2019

I motivi di ricorso concernenti la qualificazione giuridica dei fatti descritti nei capi A e B non contestano la sussistenza delle condotte materiali ascritte a X e ricostruite nella sentenza impugnata come “esplicite minacce” rivolte ai tre appartenenti alla Polizia municipale e anche al Sindaco “prospettando gravi conseguenze e ritorsioni, anche di natura economica, in caso di mancata eliminazione degli effetti dell’ordinanza del Sindaco o di esecuzione della medesima ordinanza da parte della Polizia municipale”, possono essere valutati unitariamente e risultano parzialmente fondati nell’escludere la sussistenza dei tentativi di concussione descritti nei capi delle imputazioni.
Le condotte, tuttavia, vanno qualificate come minacce ex art. 336 cod. pen.. Nel caso in esame, fra la qualità (e i poteri che ne derivano) di ufficiale della Guardia di Finanza espressa (si presentò come colonnello ma era luogotenente) da X nel formulare le sue minacce per costringere gli appartenenti alla Polizia a non eseguire ordinanza di chiusura dell’esercizio commerciale e il Sindaco a revocarla, è mancata la necessaria connessione tra la qualità di pubblico ufficiale e la pretesa rivolta ai soggetti passivi, nel senso che la prima agevoli e lo renda credibile e idoneo a costringere soggetto passivo all’indebita promessa o dazione di denaro o altra utilità (Sez. 6, n. 39010 del 10/04/2013, Rv. 256596; Sez. 6, n. 24272 del 24/04/2009, Rv. 244364; Sez. 6, n. 23801 del 02/02/2004, Rv. 229641). Infatti, la qualità di pubblico ufficiale (in quel periodo sospeso dal servizio perché sottoposto a procedimento penale) di X si riferiva a un corpo (quello della Guardia di Finanza) che non si trova in condizioni di supremazia rispetto a quello (la Polizia municipale) al quale appartenevano i tre pubblici ufficiali che tentò di intimidire con la condotta descritta nel capo A o al Sindaco destinatario delle minacce descritte nel capo B e, inoltre, veniva esibita da soggetto che si presentava come operante in un reparto del Nord Italia, cioè in un territorio assai distante da quello dei soggetti che tentava di intimidire e, quindi, con una capacità di attuare scarsamente congetturabile.

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