Il caso Riace: non necessariamente ogni irregolarità si traduce in reato (soprattutto in caso di contrastante giurisprudenza)

Corte di Cassazione Penale, ordinanza n. 14418 dep 2 aprile 2019

Non necessariamente l’eventuale presenza di irregolarità o anomalie riscontrabili nel corso dell’iter procedimentale si traduce nella realizzazione della fattispecie incriminatrice oggetto del su indicato tema d’accusa cautelare: nell’ordinanza impugnata, che richiama in senso adesivo un analogo passaggio dell’ordinanza genetica, si fa riferimento ad una decisione del giudice amministrativo (T.A.R. Emilia Romagna, n. 637 del 6 luglio 2015) secondo cui la menzionata disposizione normativa dettata nell’art. 5, comma 1, della legge n. 381/1991 non può trovare applicazione per l’affidamento del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti.
Affermazione, questa, che risulta sganciata dal necessario apprezzamento di merito involgente il quadro di tutte le possibili implicazioni logicamente sottese al vaglio delle contrastanti affermazioni contenute in altre pronunzie al riguardo emesse in sede amministrativa (T.A.R. Toscana, n. 1371 del 10 novembre 2017; T.A.R. Lazio, n. 8325 del 30 luglio 2014, ecc.) e dalla difesa del ricorrente allegate quale elemento sintomatico, quanto meno, di una non condivisa applicazione del quadro normativo in materia vigente, ove si consideri che, secondo tale diverso orientamento – basato, peraltro, su una esegesi maggiormente rispettosa dell’ampia formulazione letterale della su richiamata disposizione e delle sue tipiche finalità di garanzia delle opportunità di inserimento lavorativo di persone svantaggiate – i servizi di spazzamento e pulizia rientrerebbero fra quelli oggetto della possibilità di deroga prevista dal legislatore attraverso l’affidamento diretto in favore delle cooperative sociali di cui all’art. 1, comma 1, lett. b), legge cit., non strettamente circoscrivendo tali disposizioni la riserva di partecipazione ai soli servizi strumentali della pubblica amministrazione – dunque a quelli erogati a quest’ultima e riferibili ad esigenze interne, strumentali alla stessa amministrazione locale – ma consentendola anche in relazione ad attività di svolgimento dei servizi pubblici locali, destinati in quanto tali al diretto soddisfacimento di interessi propri di una determinata comunità territoriale, come può, giustappunto, verificarsi nell’ipotesi del servizio di spazzamento e pulizia delle strade pubbliche.
Secondo tale diverso indirizzo, infatti, non potrebbe in alcun modo ritenersi desumibile dalla formulazione letterale della richiamata previsione normativa una limitazione afferente alla strumentalità o meno dei beni e servizi rispetto alle esigenze dell’amministrazione.

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