Consiglio di Stato, sentenza n. 2072 del 28 marzo 2019
Il nodo da sciogliere ai fini della decisione è se l’affiancamento alle tecniche radiologiche della spesso più utile e comunque meno invasiva RM rientrasse nelle previsioni che consentivano l’evoluzione qualitativa del servizio di diagnostica per immagini già complessivamente autorizzato dal Comune e già convenzionato, salvo successiva verifica sul campo da parte del Comune, conseguendone l’obbligo dell’ASL di pagare le prestazioni rese nel 2017, oppure se la realizzata implementazione della struttura del laboratorio appellante richiedesse una nuova autorizzazione comunale preventiva, essendo l’utilizzo in convenzione della nuova tecnica diagnostica condizionato all’autorizzazione comunale ed alla conseguente rivalutazione dell’accreditamento in convenzione.
Al riguardo, alla luce del principio costituzionale di tutela del diritto alla salute dei pazienti, che motiva la previsione normativa concernente la necessità di un previo accertamento dell’idoneità delle nuove strutture diagnostiche ai fini dell’autorizzazione comunale, cui doveva essere attribuita una efficacia costitutiva, essendo stata accertato dall’ASL l’allestimento di nuovi locali preposti ad ospitare il nuovo sistema e ad accogliere i pazienti sottoposti alla nuova metodica d’indagine diagnostica, ritiene il Collegio che la ottimizzazione delle indagini diagnostiche secondo l’evoluzione tecnica e scientifica mediante l’introduzione di nuovi strumenti e mediante la conseguente realizzazione di nuove e più ampie strutture doveva necessariamente passare per l’iter procedurale autorizzativo e di implementazione del rapporto convenzionale evidenziato dall’Amministrazione, a maggior ragione in considerazione del carattere dell’accreditamento provvisorio già in possesso dell’appellante, posto che la possibilità di implementazione automatica degli accreditamenti già rilasciati in un sistema allo stato precluso ai nuovi operatori potrebbe finire per aggravare la disparità di trattamento in loro danno.