A chi i poteri di accertamento e sanzionatori nei confronti dei dipendenti pubblici con doppio lavoro? La parola alle Sezioni Unite

Corte di Cassazione, ordinanza interlocutoria n. 8392 del 29 marzo 2019

A conferma della specialità della disciplina dettata dal succitato art. 53, comma 9, va pure evidenziata la formulazione dello stesso art. 13 della L. n. 689/1981 (secondo il testo rimasto in vigore, in modo inalterato, dal 15 dicembre 1981), laddove, dopo il quarto comma (All’accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria …), il quinto e ultimo comma testualmente così stabilisce: <>.
Tale disposizione, di chiusura, di conseguenza andrebbe letta in modo coordinato con la successiva normativa, tra cui il dl. vo n. 165/2001, che come visto all’art. 53 riserva al solo Ministero poteri di accertamento e sanzionatori, con possibilità di avvalersi in proposito della Guardia di Finanza.
Ne deriva che, in relazione alla violazione di cui è processo, la decadenza di cui all’art. 14 della L. n. 689/81 (che come da rubrica si riferisce espressamente alla contestazione e notificazione, mentre il precedente art. 13 riguarda gli atti di accertamento), per poter validamente operare dovrebbe presupporre un debito ed apposito accertamento, accertamento che di conseguenza, per effetto del combinato disposto di cui agli artt. 53, co. 9, del dl. vo n. 165 e 13 L. n. 689, sembra possibile ove compiuto soltanto da parte degli organi allo scopo qualificati, individuati dalla legge nel Ministero (ex Finanze – M.E.F. / Agenzia delle Entrate) – Guardia di Finanza.
Dunque, la contestazione ex art. 14 appare possibile esclusivamente all’esito dello specializzato accertamento, all’uopo richiesto dal legislatore, momento unicamente dal quale, per l’effetto, decorre il termine di cui al primo comma dello stesso art. 14, entro cui va eseguita la notifica della contestazione (non avvenuta nell’immediatezza dell’accertamento), in mancanza di che si verifica l’estinzione prevista dall’ultimo comma del medesimo art. 14 (L’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti e’ stata omessa la notificazione nel termine prescritto). Pertanto, avuto riguardo al prospettato contrasto interpretativo, potenziale, potendosi ravvisare nella specie anche una questione di massima di particolare rilevanza, ex art. 374, co. 2, c.p.c., appare opportuno rimettere gli atti al Primo Presidente della Corte.

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