ANAC, Delibera numero 200 del 13 marzo 2019
La procedura di co-progettazione può essere considerata estranea all’applicazione del Codice dei contratti pubblici, quando:
a) la procedura non abbia carattere selettivo, si a quindi aperta a tutti gli operatori che chiedano di partecipare, senza che sia stato previamente individuato un numero o un contingente prefissato;
b) la procedura non tenda, neppure prospetticamente , all’affidamento di un servizio sociale e non sia quindi finalizzata alla gestione o co-gestione a titolo oneroso di un servizio sociale;
c) il servizio sia prospetticamente svolto dall’affidatario a titolo integralmente gratuito, ossia in assenza di un corrispettivo.
Viceversa, al fine di tutelare la concorrenza anche fra enti del terzo settore, le procedure di affidamento della co-progettazione, quando il servizio sia svolto dall’affidatario in forma onerosa, sono assoggettate alle norme del d.lgs. 50/2016.
Il parere del Consiglio di Stato ha chiarito, inoltre, che l’ammi nistrazione deve specificamente e puntualmente motivare il ricorso alla co progetta zione (o all’accreditamento o al partenariato) che, in quanto strutturalmente riservate ad enti no profit , de facto privano le imprese profit della possibilità di rendersi affidatarie del servizio.
Il Consiglio di Stato ha precisato, altresì, che l’ onerosità è ricorrente in presenza anche di meri rimborsi spese forfettari e/o estesi a coprire in tu tto od in parte il costo dei fattori di produzione.
Il Comunicato del Presidente del 21 novembre 2018 ha chiarito che il servizio è da considerarsi gratuito soltanto quando si è in presenza di un fenomeno non economico, ossia strutturalmente al di fuori delle logiche di mercat o, cioè il servizio è incapace di e ssere autosufficiente mediante la copertura dei costi con i ricavi. «Si ha in sostanza la creazione di ricchezza tramite il lavoro del prestatore di servizi non remunerato dal profitto o il sostenimento eventuale di costi da parte del prestatore senza rimborso né remunerazion e, a puro scopo di solidarietà sociale…». In base alle risultanze istruttorie, l’affidament o posto in essere dal Co mune di Cogoleto non risulta sottratto all’applicazione de l Codice dei contratti, in quanto:
a) la procedura posta in essere dal Comune ha carattere selettivo in quanto finalizzata a selezionare un operatore economico;
b) la procedura è finalizzata all’affidamento di un servizio sociale in forma onerosa (valore oltre 2 milioni di Euro);
c) l’ente affidatario non svolge il servizio in forma gratuita, senza rimborso o remunerazione.
Il sistema SPRAR è infatti basato su un sistema di rendicontazione delle spese a costi reali, attraverso i singoli giustificativi di spesa. Tale sistema non è incompatibile né con la nozione di impresa né con lo svolgimento di pr ocedure di affidamento dei servizi attraverso contratti di natura commerciale. L’assenza di utile nell’attività svolta dal gestore rappresenta, pertanto, la sola modalità di esercizio delle somm e erogate dal FNPSA impiegate nelle attività di accoglienza integrata SPRAR.