Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 40/E del 2 aprile 2019
Gli investimenti ammessi al credito d’imposta R&S devono tradizionalmente riguardare attività di “ricerca fondamentale”, “ricerca industriale” e “sviluppo sperimentale”. È escluso dal beneficio il progetto finalizzato a incrementare l’efficienza della gestione dei flussi di lavoro e migliorare la formazione del personale, trattandosi di “innovazione di processo”.
Con la risoluzione n. 40/E del 2 aprile 2019, l’Agenzia delle entrate interviene nuovamente sul tema del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di cui all’articolo 3 del Dl 145/2013, affrontando l’aspetto della corretta individuazione dell’ambito oggettivo di applicazione dell’agevolazione. L’occasione per ritornare sull’argomento è fornita da un’istanza di interpello, nella quale si chiede all’Amministrazione finanziaria di valutare l’ammissibilità al beneficio di un progetto d’investimento avente a oggetto attività ascrivibili in senso ampio alla gestione applicativa di un software.
Tali investimenti sono più propriamente inquadrabili nella categoria “innovazione di processo” e, in quanto tali, non sono agevolabili agli effetti della disciplina del credito di imposta.
L’esclusione delle “innovazioni di processo” dall’ambito di applicazione del credito d’imposta ricerca e sviluppo è stata di recente ribadita dall’Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 46/2018, in riferimento a una fattispecie caratterizzata per il fatto che le attività e le spese per le quali veniva richiesta l’ammissione al beneficio consistevano essenzialmente nell’introduzione e nell’applicazione, da parte dell’impresa istante, di numerose tecnologie e immobilizzazioni tecniche d’avanguardia, ma già ampiamente diffuse e disponibili anche nel settore di riferimento.