Sui derivati può giudicare la Corte dei Conti

Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 9680 del 5 aprile 2019

Nel regime dell’art. 1, comma 1, primo inciso della I. n. 20 del 1994, con riferimento ad una sentenza con cui la Corte dei Conti abbia ritenuto la responsabilità del sindaco e degli assessori comunali e di un funzionario in relazione alla conclusione, rivelatasi dannosa, di un’operazione di finanza derivata (del tipo Interest Rate Swap, con clausola Floor e di Cap) in funzione di un’esigenza di c.d. ristrutturazione del debito comunale ai sensi dell’art. 41 della I. n. 448 del 2001 e norme attuative, è inammissibile il motivo di ricorso con cui si censuri la decisione del Giudice contabile per pretesa invasione della sfera della discrezionalità dell’aministrazione e, quindi, per eccesso di potere giurisdizionale, lamentando l’erroneità della valutazione cui il Giudice contabile, per affermare la responsabilità, abbia proceduto a valutare l’operato del funzionario e degli amministratori comunali, addebitando rispettivamente al primo di avere concluso il relativo contratto senza avere esperienza sulle operazioni derivate e senza avvalersi di una preventiva consulenza sul contenuto del contratto, ed agli amministratori di avere consentito tale conclusione e di avere adottato la deliberazione senza i pareri previsti dall’art. 49 del d.lgs. n. 267 del 2000. L’inammissibilità del motivo è giustificata perché la censura così prospettata inerisce ad una valutazione che il Giudice contabile ha effettuato sull’azione del funzionario e degli amministratori secondo i criteri di efficacia ed economicità di cui all’art. 1 della I. n. 241 del 1990 e, dunque, secondo parametri di legittimità di attivare tempestivamente il servizio di collegamento telematico per ilche la collocano all’interno della giurisdizione contabile e non esprimono un sindacato del merito delle scelte discrezionali dell’aministrazione di cui al citato art. 1 della I. n. 20 del 1994, come tale fonte del prospettato eccesso di potere giurisdizionale».

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