Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, sentenza n. 44 del 10 aprile 2019
Chiarito che i soggetti che, su autorizzazione della Regione, provvedono alla riscossione della tassa automobilistica assumono la qualifica di agente contabile tenuto alla resa del conto giudiziale, si pone il problema di verificare se essi debbano essere considerati agenti principali ovvero agenti secondari ai sensi dell’art. 192 del Reg. cont. St., al fine di verificare, in primo luogo, se le modalità di presentazione di detti conti in concreto adottate dalla Regione (e ciò a prescindere dall’utilizzo dell’applicativo informatico messo a disposizione dalla Corte dei Conti) siano corrette oppure no. Infatti, il modello organizzativo previsto dall’articolo 192 del R.D. n. 827/1924 è strutturato in maniera tale che, nel caso in cui la gestione contabile sia affidata a “contabili secondari”, i conti delle riscossioni e dei riversamenti devono confluire nel conto (unico) reso dal “contabile principale”. A tal fine, richiamando i principi generali espressi dalle Sezioni Riunite di questa Corte con la nota sentenza n. 22/2016/QM, il Collegio ritiene che al quesito debba darsi risposta avendo riguardo al modello organizzativo in concreto adottato dalla Regione al fine di verificare se possa individuarsi un “contabile principale”, interno od esterno all’organizzazione dell’ente, che, oltre i noti soggetti autorizzati alla riscossione, abbia il “maneggio” del pubblico denaro, essendo di tutta evidenza che non potrebbe essere qualificato come agente contabile un soggetto, seppur responsabile della gestione, tra le cui attribuzioni non rientrasse, appunto il maneggio del denaro.