Corte di Cassazione, sentenza n. 10124 del 11 aprile 2019
Orbene rientra nella nozione di attività svolta con modalità commerciali — ovvero nella nozione di attività economica, secondo il linguaggio della Commissione UE – qualunque attività organizzata per la prestazione di servizi a terzi dietro pagamento — da parte dell’utente o di altri, compresi lo Stato, le regioni o altre pubbliche amministrazioni – di un corrispettivo funzionale ed adeguato alla copertura dei costi e alla remunerazione dei fattori della produzione (ivi compresi i capitali investiti). Di converso non è commerciale l’attività di prestazione di servizi che vengano offerti gratuitamente, ovvero dietro pagamento di corrispettivi o contributi meramente simbolici o comunque radicalmente inferiori ai costi di produzione.
Tali principi devono essere applicati anche con riferimento all’ attività sanitaria convenzionata. Infatti anche in questo settore non vi è alcun profilo che consenta di affermare che l’attività sia svolta in forma gratuita o semigratuita , dovendosi ritenere che le tariffe convenzionali siano comunque, dirette a coprire i costi e a remunerare i fattori della produzione ,salvo che in ragione di specifiche circostanze fattuali aventi, nel caso di specie assenti, possa dirsi che l’immobile viene destinato ad attività sanitaria svolta con modalità non commerciali escludendo la logica del profitto e del mercato. Alla luce di tali considerazioni deve ritenersi contraddittorio l’iter argomentativo attraverso il quale la pronuncia gravata perviene a riconoscere in capo all’Istituto religioso l’esenzione dall’imposizione Ici. Il Giudice di appello ha contrapposto la natura commerciale a quella sanitaria considerando quest’ultima capace di rendere inefficace le conseguenze giuridiche che derivano dalla prima facendola rientrare fra quelle agevolate previste dal citato art 7,comma 1 del Divo 504/1992. Il giudice di appello ha fatto una non corretta applicazione della norma sopra citata alla luce della giurisprudenza nazionale e comunitaria sopra richiamata dovendosi escludere per l’ annualità in discussione il presupposto oggettivo per l’esenzioni Ici.