Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 14681 dep 3 aprile 2019
Il fatto ricostruito dai giudici di merito e posto alla base della decisione è il seguente: X, medico in quiescenza, aveva utilizzato le ricette del SSN intestate al dottor Y, originario coimputato, recanti il timbro di questi e la sottoscrizione, apposta con sigla illeggibile, del dottor X. Secondo gli arresti della giurisprudenza di legittimità tale condotta integra il reato di falso ideologico in atto pubblico commesso da privato ex artt. 479 – 482 cod. pen., poiché in tal modo si ingenera la falsa rappresentazione della riconducibilità al medico convenzionato delle visite e delle conseguenti prescrizioni (Sez. 5, n. 48803 del 09/10/2013, Landi, Rv. 257552 – 01).
Né, in tal caso, è prospettabile l’innocuità del falso in relazione alla asserita inidoneità a trarre in errore i pazienti che ben conoscono il proprio medico. Detti atti infatti svolgono una generale funzione attestativa (non rivolta al singolo paziente), la quale comprende anche i necessari presupposti di fatto della realtà documentata, in virtù della quale rileva – nel giudizio sulla concreta offensività della condotta nei confronti del bene della fede pubblica – l’indicazione dell’identità fisica del medico responsabile delle prescrizioni, avuto anche riguardo ad eventuali contestazioni in ordine all’operato del sanitario (Sez. 5, n. 48803 del 09/10/2013, cit.).
Capisco che la sentenza voglia colpire chi andato in pensione utilizzi ricette altrui per restare surrettiziamente in attivita’. Nel caso di un sostituto che utlizzo la sua firma l’imputazione do falso ideologico e’ una CAZZATA