La distinta contabile delle farmacie non equivale a costituzione in mora dell’ASL

Corte di Cassazione, sentenza n. 9991 del 10 aprile 2019

Consolidato è l’orientamento per cui occorre, per il tipo di credito in esame, una vera e specifica costituzione in mora. Assai remote, infatti, sono ormai le pronuncie hanno riconosciuto, conformemente alla prospettazione della ricorrente, una mora ex re dei crediti dei farmacisti nei confronti della pubblica amministrazione (tra i massimati: Cass. sez. 1, 4 dicembre 1989 n. 5342 e Cass. sez. 1, 22 ottobre 1999 n. 11871).
Assai significativa è la pronuncia che arrestò, in effetti, tale compresenza di orientamenti (nel senso contrario alla mora ex re si erano infatti già pronunciate Cass. sez. 1, 29 maggio 1993 n. 6042, Cass. sez. 1, 28 mazo 1994 n. 3006 e C:ass. sez. 1, 12 maggio 1995 n. 5180), ovvero Cass. sez. 1, 23 febbraio 2010 n. 2071.
Il giudice di legittimità ha affermato che “la costante giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che in caso di ritardo da parte di una U.S.L. nel pagamento di compensi dovuti a un farmacista convenzionato, non si verifica la mora ex re di cui agli art. 1219 secondo comma n. 3 e 1182 terzo comma C.C., perché trovano applicazione i principi della contabilità pubblica sull’effettuazione dei pagamenti presso gli uffici di tesoreria delle amministrazioni, specificamente confermati dalla Legge 30 marzo 1981 n. 119 e dall’art. primo comma del D.L. 25 novembre 1989 n. 182, convertito nella L. 25 gennaio 1990 n. 8, nonché dalle legislazioni regionali … pertanto, gli interessi sono dovuti solo dal giorno della costituzione in mora eseguita ai sensi dell’art. 1219 primo comma C.C., ne’ ad integrare la costituzione in mora è sufficiente l’invio mensile delle distinte contabili riepilogative delle ricette spedite, che è funzionale all’esecuzione da parte del creditore di un onere posto a suo carico ai fini della concreta realizzazione della sua pretesa e al quale è oggettivamente estranea la finalità della costituzioni: , in mora (v.: Cass. 5 agosto 1997 n. 7207; Cass. 4 aprile 1997 n. 2933; Cass. 28 marzo 1997 n. 2804; Cass. 20 febbraio 1997 n. 1576; Cass. 18 giugno 1996 n. 5596; Cass. 12 maggio 1995 n. 5177; Cass. 12 maggio 1995 n. 5183; Cass. 28 marzo 1994 n. 3006; Cass. 29 maggio 1993 n. 6042).

Comments are closed.