Consiglio di Stato, sentenza n. 2430 del 15 aprile 2019
La completezza, nonché la veridicità, della dichiarazione sostitutiva di notorietà sui requisiti per la partecipazione all’evidenza pubblica sono, come è noto, dirette alla tutela dell’interesse pubblico alla trasparenza e, al tempo stesso, alla semplificazione della procedura di gara (ex multis, Cons. Stato, V, 29 aprile 2016, n. 1641; VI, 2 luglio 2014, n. 3336).
Del tutto inconferente in tale direzione è l’invocazione dell’applicabilità del c.d. “falso innocuo”, alle dichiarazioni nelle procedure d’evidenza pubblica, in quanto proprio la completezza delle dichiarazioni consente la celere decisione sull’ammissione dell’operatore economico alla gara: pertanto non può esistere una dichiarazione falsa e “innocua (ex multis, Cons. Stato, IV, 7 luglio 2016, n. 3014),
In tale quadro, l’incompletezza delle dichiarazioni derivante da una consapevole “omissione” in materia di partecipazione alle gare pubbliche d’appalto nelle procedure di evidenza pubblica, lede di per sé il principio di buon andamento dell’amministrazione, perché inficia ex ante la possibilità di celere ed affidabile decisione in ordine all’ammissione dell’operatore economico alla gara (cfr. Consiglio di Stato sez. V 27 dicembre 2018 n. 7271; Cons. Stato, IV, 8 giugno 2017, n. 2771; Consiglio di Stato sez. V, 19/05/2016, n. 2106)
In tale direzione anche le Linee Guida Anac n. 6 hanno specificato che: ”4.2 La dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità del concorrente, anche se non ancora inseriti nel casellario informatico. È infatti rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla rilevanza in concreto dei comportamenti accertati ai fini dell’esclusione. La falsa attestazione dell’insussistenza di situazioni astrattamente idonee a configurare la causa di esclusione in argomento e l’omissione della dichiarazione di situazioni successivamente accertate dalla stazione appaltante comportano l’applicazione dell’art. 80, comma 1, lett. f-bis) del codice”.
Per questo, deve senz’altro escludersi che il concorrente potesse potestativamente decidere autonomamente della gravità o rilevanza delle proprie manchevolezze.