Le risorse variabili non possono essere “trasportate” all’anno successivo, e devono ogni anno essere determinate con atto dirigenziale.

Corte dei Conti, Sezione Controllo Regione Lazio, deliberazione n. 8 del 29 marzo 2019

Le risorse variabili sono determinate con valenza annuale e finanziate di anno in anno dall’Ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio e sono destinate a finanziare il salario accessorio per la componente avente carattere di premialità e finalità incentivanti. Inoltre, la costituzione del ‘Fondo’ deve avvenire tempestivamente all’inizio dell’esercizio. Conseguentemente, le risorse di cui si tratta non possono né essere utilizzate per altri scopi, diversi da quelli prefissati, né, a maggior ragione, essere trasportate sull’esercizio successivo in caso di non utilizzo nell’anno di riferimento. Pertanto, ove non utilizzate per le specifiche finalità cui sono destinate nell’anno nel quale sono stanziate, diventano economie di bilancio e tornano nella disponibilità dell’ente. Passando a considerare il secondo quesito, ancor prima della sottoscrizione dell’accordo decentrato, assume rilievo la costituzione del ‘Fondo’ quale atto unilaterale da parte dell’Amministrazione. Trattandosi di atto unilaterale dell’Amministrazione datoriale, è necessaria l’adozione di una ‘formale delibera’ di costituzione, riconducibile al plesso della dirigenza dell’Ente in quanto atto di natura gestionale e non, invece, al Consiglio o alla Giunta. In caso di mancato completamento dell’iter volto alla sottoscrizione del contratto decentrato, continua ad applicarsi il contratto scaduto per i soli istituti contrattuali previsti dalla contrattazione nazionale.

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