In caso di danno da mobbing riconosciuto come malattia professionale, il datore di lavoro non è legittimato passivo, sebbene sia parte nel rapporto di lavoro

Corte di Cassazione, sentenza n. 6346 del 5 marzo 2019

Occorre rilevare che il difetto di legittimazione attiva o passiva, intesa come legitimatio ad causam e pertanto quale astratta coincidenza dell’attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, siano destinatari degli effetti della pronuncia richiesta, è nozione diversa dall’accertamento in concreto che l’attore e il convenuto siano, dal lato attivo e passivo, effettivamente titolari del rapporto fatto valere in giudizio, integrando una questione concernente il merito della causa (Cass. 24 marzo 2004, n. 5912; Cass. 6 marzo 2006, n. 4796; Cass. s.u. 16 febbraio 2016, n. 2951; Cass. 27 marzo 2017, n. 7776; Cass. 27 giugno 2018, n. 16904); in tema di malattia professionale, la tutela assicurativa INAIL va estesa ad ogni forma di tecnopatia, fisica o psichica, che possa ritenersi conseguenza dell’attività lavorativa, sia che riguardi la lavorazione che l’organizzazione del lavoro e le sue modalità di esplicazione, anche se non compresa tra le malattie tabellate o tra i rischi specificamente indicati in tabella: dovendo il lavoratore dimostrare soltanto il nesso di causalità tra la lavorazione patogena e la malattia diagnosticata (Cass. 5 marzo 2018, n. 5066, con ampio rinvio a citazioni conformi in motivazione); che il giudice può procedere alla verifica di applicabilità dell’art. 10 d.p.r. nell’interezza del suo articolato meccanismo anche d’ufficio ed indipendentemente da una richiesta di parte, in quanto si tratta dell’applicazione di norme di legge al cui rispetto il giudice è tenuto (Cass. 10 aprile 2017, n. 9166, p.to 12 in motivazione); il motivo deve essere ritenuto fondato nel senso, non già del difetto di legittimazione passiva della società datrice, ma della non effettiva sua titolarità del rapporto fatto valere in giudizio, per l’accertamento a carico della lavoratrice di un danno biologico dipendente da mobbing (ben qualificabile malattia professionale non tipizzata, conseguente a prestazione di attività lavorativa) in misura dell’8% (come da conclusioni della relazione di C.t.u.), coperto dall’assicurazione obbligatoria dell’Inail, nella sussistenza dei presupposti per l’esonero dalla responsabilità civile del datore di lavoro (Cass. 10 aprile 2017, n. 9166; Cass. 1 agosto 2018, n. 20392);

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