Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Sicilia, sentenza n. 271 del 17 aprile 2019
Il giudizio era finalizzato all’accertamento della sussistenza di un danno erariale derivante dalla irregolare gestione di un’area parcheggio del Comune di X da parte dell’affidatario del servizio.
Non si può dubitare della giurisdizione della Corte dei conti sulla fattispecie in questione, posto che, per effetto dell’indicata convenzione, si è instaurato un rapporto di servizio con l’ente locale con la conseguente assunzione da parte della cooperativa convenuta della qualità di agente contabile. Da ciò consegue il radicamento della giurisdizione in capo alla Corte dei conti (cfr. la sentenza delle SS.UU. della Corte di cassazione n.12367/2001) con l’ulteriore precisazione che la qualifica di agente contabile assunta dalla convenuta (ex art. 93, comma 2, del decreto legislativo n.267/2000) fa sì che la natura privatistica del rapporto intrattenuto fra la concessionaria e l’ente locale non influisca affatto sull’individuazione del giudice dotato della giurisdizione. Infatti, i presupposti necessari a definire tale qualifica sono rappresentati dal carattere pubblico dell’ente per cui il soggetto agisce e del denaro oggetto della sua gestione, restando irrilevante il titolo in base al quale la stessa è svolta (cfr. l’ordinanza delle SS.UU. della Cassazione n. 13330/2010). A ciò si aggiunga che la giurisdizione della Corte non patisce limitazione alcuna per effetto dell’esistenza di altri rimedi giuridici per il recupero del credito di cui l’ente locale può avvalersi (nella fattispecie, l’insinuazione al passivo fallimentare); infatti, in tali frangenti, finché il danno erariale non viene risarcito, l’azione della Procura contabile è sempre consentita.