Consiglio di Stato, sentenza n. 2735 del 29 aprile 2019
E’ illegittima l’esclusione degli psicologi dalle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza di struttura operativa complessa al cui interno vengono effettuati sia servizi di natura medica, che psicologica (Direttore di U.O.C. Tutela salute mentale e riabilitazione nell’età evolutiva del Distretto XI dell’Azienda Sanitaria locale Roma C nel primo caso e Direttore medico di struttura complessa Salute mentale I Distretto e Salute mentale II Distretto dell’Azienda Sanitaria Locale Roma A nel secondo), riservando le stesse solo a personale medico, salvo siano stato preventivamente esplicitate le ragioni che inducevano a ritenere meglio soddisfatto l’interesse aziendale e meglio garantita la funzionalità del servizio con la previsione di un medico quale responsabile.
L’art. 4, d.P.R. n. 484 del 1997, che disciplina i requisiti per l’accesso alla direzione sanitaria aziendale, si limita ad elencare le discipline (solo) all’interno delle quali devono essere scelte le professionalità a cui affidare gli incarichi dirigenziali, ma non prescrive in alcun modo che la selezione di un incarico di direzione di una struttura che interessa più discipline debba essere limitata ad una sola categoria professionale. La diversa tipologia dei servizi erogati, al pari di quanto riconosciuto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 321 del 2011 per i Sert, unitamente al ruolo di coordinamento e gestionale, non consente di operare discriminazioni tra dirigenti medici e dirigenti psicologi, in quanto entrambi appartenenti al ruolo del personale sanitario del S.S.N. L’accesso pluricategoriale è privilegiato anche nel caso di ambiti pluridisciplinari, quali la psicoterapia, cui possono accedere sia psicologi che laureati in medicina e chirurgia, come indicato nelle circolari regionali, che comunque non incidono sulle diverse e motivate scelte organizzative quanto la struttura si caratterizza per la diversa tipologia dei servizi erogatii