E’ confermato: il mancato versamento da parte dell’albergatore al Comune dell’imposta di soggiorno è danno erariale, perchè l’albergatore è agente contabile

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, sentenza n. 166 del 3 maggio2019

Il danno è correlato al mancato versamento, in favore dell’ente locale, dell’imposta di soggiorno, istituita a seguito della promulgazione del D.Lgs. n. 23/2011, che all’art. 4, c. 2, ha reintrodotto l’abrogato tributo.
Nel regolamento comunale è previsto che rientri tra i compiti del gestore il versamento all’ente, con diverse modalità, di quanto riscosso da coloro che soggiornano in esercizi ricadenti nel territorio comunale, al compimento del quindicesimo giorno del mese successivo all’incasso della somma stabilita.
Al riguardo si richiama quanto affermato dalle Sezioni unite civili della Corte di Cassazione: “che è consolidato nella giurisprudenza di queste SU il principio in ragione del quale elementi essenziali e sufficienti perché un soggetto rivesta la qualifica di agente contabile ……………. sono soltanto il carattere pubblico dell’ente per il quale tale soggetto agisca e del denaro o del bene oggetto della sua gestione, mentre resta irrilevante …………. il titolo in base al quale la gestione è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto e perfino mancare del tutto, potendo il relativo rapporto modellarsi indifferentemente secondo gli schemi generali, previsti e disciplinati dalla legge, ovvero discostarsene in tutto od in parte…” (ex plurimis, S.U. n. 13330/2010 e S.U. n. 14891/2010).
In tal senso, anche con specifico riferimento ad agenti contabili di Enti locali, si è espressa la Suprema Corte nella sentenza n. 14029/2001 ove è ribadito che “la qualità di agente contabile è assolutamente indipendente dal titolo giuridico in forza del quale il soggetto – pubblico o privato – ha maneggio di pubblico denaro. Tale titolo può, infatti, consistere in un atto amministrativo, in un contratto, o addirittura mancare del tutto” puntualizzando come “Essenziale è, invece, che in relazione al maneggio di denaro sia costituita una relazione tra ente di pertinenza ed altro soggetto …. Tale nozione allargata di agente contabile, la quale ricomprende anche i soggetti che abbiano di fatto maneggio di denaro pubblico …. è in perfetta armonia con l’art. 103 Cost., la cui forza espansiva deve considerarsi vero e proprio principio regolatore della materia”.
Del tutto priva di pregio appare l’affermazione del difensore costituito, tesa a giustificare il mancato versamento con la mancata acquisizione di quanto dovuto dai soggiornanti

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