Il mancato rinnovo dell’incarico per motivi ritorsivi, è abuso d’ufficio

Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 22871 dep 23 maggio 2019

Un Sindaco di un Comune era stato riconosciuto colpevole del delitto di abuso d’ufficio in relazione mancato rinnovo per fini ritorsivi e discriminatori dell’incarico di Responsabile di un ufficio comunale.
La Suprema Corte ha confermato la condanna, rimarcando che la contestazione per la quale è stata pronunciata condanna intendeva far leva essenzialmente sul carattere discriminatorio e ritorsivo della condotta del ricorrente in danno del dipendente, indicando in tale quadro alcuni elementi descrittivi, aventi lo scopo di corroborare tale assunto, costituiti dall’utilizzo di una motivazione apparente, dalla nomina di altro soggetto privo di diploma di laurea, in assenza di una procedura comparativa, dal contributo che era stato fornito dal dipendente stesso per l’accertamento della responsabilità contabile del Sindaco e della Giunta, dal fatto che il dipendente aveva contravvenuto alle espresse richieste del Sindaco di non dar corso ad iniziative per presunti illeciti commessi da agenti della Polizia locale. L’art. 323 cod. pen. nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 234 del 1997, fa riferimento ad una condotta che non è genericamente connotata da abuso, ma deve essere caratterizzata da violazione di norme di legge o di regolamento ovvero dall’omessa astensione. Il legislatore ha voluto in tal modo delimitare con più precisione la sfera dell’illecito, circoscrivendolo entro un ambito che non consentisse indebite interferenze nell’azione amministrativa e implicasse la chiara definizione dei canoni esterni di riferimento. In tale prospettiva la violazione di legge o di regolamento non può che essere intesa come rappresentativa del superamento di quei canoni esterni, posti da fonti ben individuate. D’altro canto non può in alcun modo affermarsi che il riferimento alla legge non includa altresì quello a fonti sovraordinate, prima di tutto la Carta preciso i limiti dell’azione amministrativa. Ed anzi deve al riguardo rimarcarsi come l’intera disciplina di tale azione debba essere collocata nell’ambito costituzionale, in relazione a precise direttive che dalla Costituzione possano desumersi sia sul versante della stretta correlazione tra il potere affidato e la fonte di esso sia su quello dell’effettivo svolgimento dell’azione amministrativa. In tale quadro viene in evidenza l’art. 97 Cost., da valutare in sinergia con l’art. 54 Cost.: ed invero si desume da tali norme che le funzioni pubbliche devono essere esercitate con disciplina ed onore e che i pubblici uffici devono essere organizzati secondo disposizioni d legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione. Solo in apparenza per tale via sono introdotti canoni di carattere generale, in quanto in realtà siffatte direttive contengono un immediato risvolto applicativo, imponendo da un lato il rispetto della causa di attribuzione del potere, in modo che lo stesso non sia esercitato al di fuori dei suoi presupposti, e dall’altro l’imparzialità dell’azione, la quale non deve essere contrassegnata da profili di discriminazione e ingiustizia manifesta, aspetti di per sé contrastanti con l’intero assetto costituzionale dei poteri amministrativi, come in concreto poi disciplinati dalla legge. Ben si comprende su tali basi che sia stato ravvisato il delitto di abuso di ufficio quando «la condotta del pubblico ufficiale sia svolta in contrasto con le norme che regolano l’esercizio del potere, ma anche quando la stessa risulti orientata alla sola realizzazione di un interesse collidente con quello per il quale il potere è attribuito, realizzandosi in tale ipotesi il vizio dello sviamento di potere, che integra la violazione di legge, poichè lo stesso non viene esercitato secondo lo schema normativo che ne legittima l’attribuzione» (Cass. Sez. U. n. 155 del 29/9/2011, dep. nel 2012, Rossi, rv. 251498; Cass. Sez. 6, n. 27816 del 2/4/2015, Di Febo, rv. 263932). Ciò significa che l’art. 323 cod. pen., pur non essendo di per sé riferibile alla violazione di norme poste da fonti diverse da quelle menzionate, tuttavia ricomprende la violazione di quei canoni costituzionali, che assumono precisa valenza e costituiscono la base stessa dell’esercizio dei pubblici uffici. amministrativa non vale solo a qualificare ab extrinseco il movente, ma rileva sul piano oggettivo, connotando il contenuto di tale azione e rendendo la condotta penalmente tipica

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