Controlli solo formali delle fatture? Il danno erariale lo pagano il dirigente e la posizione organizzativa, esclusi i semplici addetti.

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, sentenza n. 258 del 4 giugno 2019

Dalle indagini che le attività di controllo e di liquidazione delle fatture, che facevano capo all’Ufficio della ASL “Programmazione e Gestione Offerta Accreditati”, diretto inizialmente dal dott. X (il quale aveva sottoscritto il contratto con la cooperativa, più volte prorogato) e successivamente, a decorrere dal febbraio 2010, dal dott. x1, venivano materialmente eseguite dagli addetti a quell’ufficio, ed in particolare dalle signore Z e ZZ, sottoposte gerarchicamente alla dott.ssa Y.
I predetti impiegati, secondo la Procura regionale, non avrebbero effettuato un controllo sostanziale sulla corrispondenza delle prestazioni fatturate dalla Cooperativa alle norme regionali e alla convenzione stipulata con la ASL, ma soltanto un controllo superficiale, di natura formale o di calcolo, volto a verificare soltanto la corrispondenza contabile tra i dati riportati nel registro autoparco della predetta cooperativa e le fatture emesse.
Non merita di essere condivisa la tesi sostenuta dalla difesa del convenuto che esclude l’attualità del danno erariale sull’assunto che sia ancora possibile, per la ASL danneggiata, esercitare l’azione di recupero delle somme indebitamente erogate nei confronti dei responsabili della Coop. “OMISSIS” a carico dei quali è tuttora pendente il procedimento penale per il delitto di truffa aggravata.
Secondo l’orientamento pacifico della giurisprudenza contabile (v. ex multis, Corte dei conti, Sez. 1^ App., sent. 1/2015), dal quale non vi è motivo di discostarsi, l’attualità del danno erariale deve essere esclusa – potendo quindi parlarsi di “elisione del danno erariale” – solo nel momento in cui avviene il totale ristoro (inteso come integrale recupero della somma) del danno contestato dovendosi in tal caso dichiarare cessata la materia del contendere (Sez. Puglia, sent. 378/2017), mentre nella fase esecutiva della sentenza di condanna dovrà tenersi conto di quanto eventualmente già medio tempore recuperato, allo stesso titolo, dal soggetto pubblico danneggiato.
Del predetto danno erariale deve essere ritenuto responsabile, in primo luogo, il convenuto x1, in quanto preposto alla direzione dell’U.O.C. Accreditamenti Convenzioni Contratti e Servizio Ispettivo della ASL a decorrere dall’1.02.2010, nonché firmatario degli ordini di liquidazione emessi in favore della Coop. OMISSIS e comportanti l’esborso di somme in parte non dovute.
Della stessa posta di danno deve essere ritenuta corresponsabile la convenuta Y, la quale, all’epoca dei fatti, era titolare di posizione organizzativa in seno all’U.O.C. Accreditamenti Convenzioni Contratti e Servizio Ispettivo della ASL nonché responsabile del procedimento di verifica finalizzato alla liquidazione delle fatture.
Il ruolo di funzionario di vertice della struttura di controllo preposta all’attività di liquidazione delle fatture comportava l’esercizio, da parte della dott.ssa Y, del potere-dovere di dettare le linee di indirizzo nello svolgimento della predetta funzione nonché del potere-dovere di verificarne la puntuale applicazione ad opera del personale dell’ufficio addetto al servizio.
Per la suesposta ragione non appare meritevole di accoglimento la tesi della Difesa – che suona, al contrario, come chiara ammissione di non avere affatto assolto ai compiti correlati sia al ruolo di titolare di posizione organizzativa sia di responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 – che mira ad escludere la responsabilità della Y assumendo che la stessa non è mai stata coinvolta, neppure in via di fatto, nella procedura di liquidazione.

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