Nell’abuso d’ufficio la prova del dolo intenzionale può essere ricavata anche dalla macroscopica illiceità dell’atto

Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 24186 del 30 maggio 2019

Il delitto di abuso d’ufficio è integrato dalla doppia e autonoma ingiustizia, sia della condotta, che deve essere connotata da violazione di norme di legge o di regolamento, che dell’evento, che deve essere costituito da un vantaggio patrimoniale non spettante in base al diritto oggettivo, con la conseguente necessità di una duplice distinta valutazione in proposito, non potendosi fare discendere l’ingiustizia del vantaggio dalla illegittimità del mezzo utilizzato e, quindi, dall’accertata illegittimità della condotta: in altri termini: il reato si configura se ricorrono sia un atto amministrativo illegittimo sia un risultato di vantaggio parimenti illegittimo (Sez. 6, n. 17676 del 18/03/2016, Rv. 267171; Sez. 6, n. 10133 del 17/02/2015, Rv. 262800; Sez. 6, n. 1733 del 14/12/2012, dep. 2013, Rv. 254208).
Riguardo alla prova del dolo intenzionale, questo non richiede l’accertamento di uno specifico accordo collusivo fra il pubblico ufficiale e il terzo soggetto, perché può essere desunta anche dalla macroscopica illegittimità dell’atto risultante da elementi dimostrativi dell’intento di conseguire un vantaggio patrimoniale o di cagionare un danno ingiusto ulteriori rispetto al mero comportamento non iure dell’agente (Sez. 6, n. 52882 del 27/09/2018, Rv. 274580; Sez. 3, n. 57914 del 28/09/2017, Rv. 272331; Sez. 6, n. 31594 del 19/04/2017, Rv. 270460).

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