Tar Lazio, ordinanza n. 7067 del 3 giugno 2019, n. 7067
Sono rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale: – dell’art. 1, comma 93, lett. a), b), c) e d), l. n. 205 del 2017 in quanto l’istituzione, da parte dell’Agenzia delle entrate, di posizioni organizzative nuove, caratterizzate da marcati poteri di natura dirigenziale e destinate ad essere ricoperte con procedure selettive interne, potrebbe risultare elusiva del giudicato scaturente dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 37 del 2015 con possibile violazione dell’art. 136 Cost. (1);
– dell’art. 1, comma 93, lett. a), b), c) e d), l. n. 205 del 2017 perché le posizioni organizzative prefigurate dal legislatore, per le funzioni ed il trattamento giuridico ed economico ad esse connesso, integrerebbero una vera e propria progressione di carriera alla quale dovrebbe accedersi con concorso pubblico e non con una selezione interna con possibile violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost.. (2);
– dell’art. 1, comma 93, lett. e), l. n. 205 del 2017 poiché le deroghe alla disciplina ordinaria per l’accesso alla qualifica dirigenziale, previste dalla disposizione in esame e relative all’esonero dalla prova preselettiva, alla valutazione di titoli in relazione alle esperienze lavorative pregresse e alla riserva di posti in favore degli interni nella misura fino al 50% dei posti messi a concorso, attribuirebbero un vantaggio competitivo ingiustificato in favore degli interni destinatari di funzioni dirigenziali delegate o di incarichi di posizione organizzative speciali e si porrebbero in contrasto con gli artt. 3, 51, 97 e 136 Cost.(3).