Corte di Cassazione, sentenza n. 15009 del 31 maggio 2019
Con ricorso al Tribunale di Sassari l’ing. X conveniva in giudizio il Comune per sentir accertare l’illegittimità del licenziamento senza preavviso intimatogli in data 29/9/2010 all’esito del procedimento disciplinare nell’ambito del quale gli era stato contestato, in relazione all’ammissione al concorso per la copertura di un posto di Dirigente Tecnico Ambientale, di aver prodotto “falsità dichiarative, commesse ai fini della instaurazione del rapporto di lavoro” ed in particolare di aver dichiarato, a termini del bando, “di aver ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni” Il Tribunale di primo grado rigettava il ricorso ritenendo che la falsità contestata fosse effettivamente sussistente avendo il Garau dichiarato, attraverso l’autocertificazione, di aver svolto servizio almeno quinquennale con incarico dirigenziale o equiparato a fronte dello svolgimento di mera attività di collaborazione coordinata e continuativa
Il Supremo Collegio, invece, ha fatte proprie le conclusioni di senso contrario della Corte di Appello.
Va osservato che richiamando gli esiti del procedimento penale, è stato valorizzato solo il passaggio in cui tanto il Pubblico Ministero quanto il GIP hanno sostanzialmente convenuto sul fatto che anche l’uso della miglior diligenza non avrebbe potuto rendere avvertito il X circa l’insussistenza del requisito richiesto dal bando. Ciò emerge chiaramente dai riportati passaggi della sentenza di proscioglimento (v. pagg. 13 e 14) in cui è detto che: “la pregressa esperienza professionale del X poteva, infatti, fargli presumere di essere in possesso del requisito richiesto nei termini di cui tale requisito era richiesto dal bando di concorso” ed è evidenziato che il Comune, prima di assumere in servizio il X, verificò il possesso dei requisiti allegati alla domanda di partecipazione al concorso, visto che la Commissione esaminatrice “attestando la presentazione della necessaria documentazione per dimostrare il possesso dei requisiti prescritti per l’accesso all’impiego, e dunque evidentemente la verifica positiva degli stessi, ha ritenuto l’idoneità di quei documenti a comprovare il possesso di quei requisiti”. Se dunque l’insussistenza in capo al X di uno dei requisiti per l’ammissione al concorso era passata inosservata alla stessa Commissione, e cioè al soggetto istituzionalmente depositario di determinate competenze e conoscenze, era ragionevole escludere che il Garau fosse in condizione di accorgersi di non possedere il titolo richiesto dal bando.