Il TAR conferma che le incompatibilità per la gestione di una farmacia si applicano pure ai soci di mero capitale

TAR Lazio, sentenza n. 5557 del 2 maggio 2019

L’interpretazione della disposizione pone dubbi in considerazione del fatto che il precedente articolo 7, comma 2, della stessa legge n. 362 del 1991 stabilisce che “Le società di cui al comma 1 hanno come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia. La partecipazione alle società di cui al comma 1 è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l’esercizio della professione medica. Alle società di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 8”.
Le difficoltà interpretative originano, in particolare, dalla circostanza che il terzo periodo del predetto articolo 7, comma 2, reca una clausola di compatibilità di non agevole lettura ai fini dell’applicazione delle previsioni del successivo articolo 8, sopra richiamate.
Come detto, le ricorrenti sostengono che la suddetta clausola dovrebbe essere interpretata nel senso che le incompatibilità previste dall’articolo 8, comma 1, non si applichino ai soci di capitali delle società costituite per l’esercizio della farmacia, ove tali soci non siano coinvolti nella gestione della società.
Ritiene, tuttavia, il Collegio che la suddetta ricostruzione non sia convincente e che debbano, invece, condividersi le diverse conclusioni cui è pervenuto il parere del Consiglio di Stato più volte richiamato.
Nel suddetto parere si evidenzia che il filtro della compatibilità, introdotto dall’articolo 7, comma 2, terzo periodo, della legge n. 362 del 1991, non possa essere applicato in via generale con riferimento alla partecipazione alle società titolari di farmacie, poiché altrimenti si perverrebbe a vanificare i divieti posti dall’articolo 8, comma 1, i quali risulterebbero modulabili in via interpretativa (cfr. il punto 39).
Va, invece, valorizzata la circostanza che tali divieti sono stati concepiti per soci che, al momento della stesura della norma, dovevano essere necessariamente farmacisti. E’, perciò, da ritenere che le cause di incompatibilità di cui all’articolo 8 debbano sempre trovare applicazione nei confronti dei soci e dei direttori responsabili della farmacia che siano farmacisti iscritti all’albo, mentre la causa di incompatibilità di cui all’articolo 7, comma 2, secondo periodo (“La partecipazione alle società di cui al comma 1 è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l’esercizio della professione medica”), in quanto non soggetta al vincolo di compatibilità, si applica a tutti i soci, farmacisti e non (cfr. ancora il punto 39 del parere).
La posizione assunta dal Consiglio di Stato e qui condivisa impone, perciò, di ritenere che i soci farmacisti, anche se di meri capitali e non coinvolti nella direzione della farmacia, siano comunque soggetti all’incompatibilità di cui all’articolo 8, comma 1, lett. c), della legge n. 375 del 1965, ossia al divieto di intrattenere “qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato”. Si tratta, a ben vedere, di un’interpretazione resa necessaria dall’esigenza di non svuotare di significato la nozione stessa di “società tra professionisti” o – in altri termini – di conciliare la possibilità offerta dall’ordinamento di affidare la titolarità dell’esercizio della farmacia a società di capitali, con le previsioni di legge, tuttora operanti, che stabiliscono che la professione di farmacista richiede uno specifico titolo di studio e l’iscrizione nell’apposito albo e che, inoltre, al concorso per l’assegnazione della sede farmaceutica partecipano i farmacisti iscritti all’albo (v. articolo 4 della legge n. 362 del 1991).
Il Collegio condivide, inoltre, l’impostazione seguita dal Consiglio di Stato nel parere richiamato, laddove si ritengono tuttora operanti le cause di incompatibilità sancite all’articolo 13 della legge n. 475 del 1968 (v. il punto 42.4. del parere) e si evidenzia, inoltre, che la suddetta disposizione deve trovare applicazione anche nei confronti dei soci di capitali, ove farmacisti, per le ragioni sopra dette (v. il successivo punto 42.5.).
Non vi è dubbio, poi, in ordine all’applicabilità del regime di incompatibilità di cui all’articolo 7, comma 2, e all’articolo 8, comma 1, della legge n. 362 del 1991 alle società di farmacisti vincitori di concorso straordinario (v. il punto 43. del parere).

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