Corte di Cassazione, sentenza n. 16592 del 20 giugno 2019
Il danno catastrofale è comprensivo sia di un danno biologico da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell’evento lesivo fino a quella del decesso) sia di una componente di sofferenza interiore psichica di massimo livello (danno catastrofale), correlata alla consapevolezza dell’approssimarsi della fine della vita, che deve essere misurata secondo criteri di proporzionalità e di equità che tengano conto della sua particolare rilevanza ed entità. Pertanto, mentre nel primo caso la liquidazione può ben essere effettuata sulla base delle tabelle relative all’invalidità temporanea, nel secondo caso risulta integrato un danno non patrimoniale di natura del tutto peculiare che comporta la necessità di una liquidazione che si affidi a un criterio equitativo – denominato “puro” ancorché sempre puntualmente correlato alle circostanze del caso – che sappia tener conto’ della enormità del pregiudizio sofferto a livello psichico in quella determinata circostanza. Ai fini della sussistenza del danno catastrofale, la durata di tale consapevolezza non rileva ai fini della sua oggettiva configurabilità, ma per la sua quantificazione secondo criteri di proporzionalità e di equità.
La conclusione, invece, cui è pervenuto il Giudice del rinvio si dimostra, ancora una volta, non conforme ai principi affermati nel dictum dalla Corte di cassazione in sede rescindente, reso in conformità a molti precedenti in materia di liquidazione del danno temporaneo di tipo catastrofale (ex multis,; Cass. sez 3, sentenza 26727/2018; Cass., sez. 3, sentenza n. 5684/2016; Cass. sez.3 sentenza n. 21060/2016; Cass. SU 15350/2015; Cass. SU 26772/3- 2008; Cass. n. 18163/2007; Cass. n. 1877/2006), ove si sottolinea che, << se pure temporaneo, tale danno è massimo nella sua entità ed intensità, tanto che la lesione alla salute è così elevata da non essere suscettibile di recupero ed esitare nella morte», evidenziando la necessità di tener conto di "fattori di personalizzazione" di una simile • sofferenza, ed escludendo pertanto che la liquidazione possa essere effettuata «attraverso la meccanica applicazione di criteri contenuti in tabelle che, per quanto dettagliate, nella generalità dei casi sono predisposte per la liquidazione del danno biologico o delle invalidità, temporanee o permanenti, di soggetti che sopravvivono all'evento dannoso».