Corte dei Conti, Terza Sezione Centrale di Appello, sentenza n. 103 del 5 giugno 2019
La omessa o intempestiva notifica produce il venire meno, cioè l’estinzione del titolo esecutivo e quindi, dell’obbligo di pagare: in conclusione, dello stesso diritto di credito.
A questo punto, facendo perno sul ragionamento sin qui sviluppato, premettendo l’intervenuta decadenza estintiva del diritto di credito, viene in rilievo il termine prescrizionale dell’azione di responsabilità erariale, che, come si sa, è di cinque anni. Atteso che la mancata notificazione o rinotificazione dei verbali C.S. ha determinato la sopravvenuta estinzione (o inesistenza) del diritto di credito, deve concludersi che il danno erariale risarcibile si è determinato, nella sua esistenza giuridica, nel momento in cui si è estinto il diritto di credito dell’Amministrazione e cioè, per ciascun verbale, allo spirare dei 150 giorni.
Il dies a quo della prescrizione erariale, per tutti i verbali non notificati (o rinotificati, non v’è differenza), decorreva pertanto, nella fattispecie dedotta in giudizio, al compimento del 150imo giorno dall’accertamento.
Tornando alla fattispecie in esame, deve dunque affermarsi che la prescrizione relativa al danno erariale – riconducibile alla condotta dolosa o gravemente colposa di pubblici agenti – dedotto in giudizio nella c.d. domanda “principale” (oltre 46milioni di euro) era iniziata a decorrere dopo la scadenza del termine ex art. 201 C.S., comportante, come si è visto, l’estinzione del diritto di credito dell’Amministrazione verso il contravventore. Ciò significa che alla data dell’invito a dedurre – marzo 2011 – il danno erariale relativo alle sanzioni non notificate negli anni dal 2002 a febbraio/marzo 2006, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, era certamente prescritto, non essendovi stati né atti interruttivi, nè alcun occultamento doloso del fatto dannoso.