Corte di Cassazione, sentenza n. 18699 del 11 luglio 2019
La Corte d’Appello di Torino ha respinto l’appello proposto da X avverso la sentenza del Tribunale di Alessandria con cui era stata rigettata l’impugnativa del licenziamento, senza preventivo avvio della procedura disciplinare, intimato nei suoi confronti per avere reso dichiarazioni mendaci in sede di autocertificazione, con riferimento alla dichiarata assenza di pregresse condanne in relazione all’assunzione nel comparto scuola, come docente, per utile collocamento nelle graduatorie ad esaurimento e nell’ambito del piano straordinario delle assunzioni di cui all’art. 1, co. 98, lett. C, L. 105/2015.
In proposito si può intanto osservare che gli artt. 127 lett d) e l’art. 75 fanno riferimento alla derivazione causale certa dell’accesso all’impiego dai documenti o dalle dichiarazioni false prodotte: la decadenza si ha infatti quando «l’impiego fu conseguito» in base ai documenti falsi, afferma l’art. 127 cit., così come l’art. 75 cit. parla di benefici «conseguenti» al provvedimento emanato in base a dichiarazione non veritiera.
La ratio delle norme in esame non è dunque quella di perseguire con misura indiscriminata qualsiasi falsità e del resto questa Corte (Cass. 23 settembre 2016, n. 18719), nel ritenere che «la non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata dell’art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000» ha avuto cura di precisare che ciò costituiva «effetto dell’assenza, successivamente accertata, dei requisiti richiesti» per tali evidentemente intendendosi i requisiti sostanziali che le dichiarazioni sono chiamate ad attestare.
In senso non dissimile, nella giurisprudenza amministrativa, v. Consiglio di Stato, sez. V, 13 novembre 2015, n. 5192. La tutela dell’affidamento della P.A. rispetto alle autocertificazioni, su cui fa leva la Corte territoriale al fine di escludere la rilevanza dell’accertamento in concreto dell’incidenza che quanto erroneamente dichiarato o taciuto, non può infatti giungere, pena l’intollerabile rinuncia ad un confacente rapporto di adeguatezza col caso concreto (v. Corte Costituzionale 329/2007, cit.), fino al punto di determinare la necessaria caducazione di un rapporto di lavoro rispetto al quale l’erroneità o l’insufficienza dichiarativa non siano con certezza influenti sotto il profilo del diritto sostanziale. Sicché è solo la falsità sui dati sicuramente decisivi per l’assunzione che comporterà la decadenza, senza possibilità di qualsivoglia valutazione di diverso tipo.