Se il concorso è annullato, il contratto di lavoro è nullo (non annullabile).

Corte di Cassazione, sentenza n. 15506 del 7 giugno 2019

In ordine al rapporto fra procedura concorsuale e contratto di impiego è stato osservato che gli atti principali della procedura presentano una duplicità di natura giuridica, poiché il bando e la graduatoria finale, pur inserendosi nell’ambito del procedimento di evidenza pubblica, hanno anche la natura sostanziale, rispettivamente, di proposta al pubblico e di atto di individuazione del futuro contraente (Cass. SS.UU 16728/2012, 4648/2010, 8951/2007); Da ciò è stata tratta la conseguenza che la procedura concorsuale costituisce l’atto presupposto del contratto individuale, del quale condiziona la validità, sicché sia l’assenza sia l’illegittimità delle operazioni concorsuali si risolvono nella violazione della norma inderogabile dettata dall’art. 35 del d.lgs. n. 165/2001, attuativo del principio costituzionale affermato dall’art. 97, comma 4, della Carta fondamentale (Cass. n. 194/2019, 13884/2016);
La conformazione dell’Amministrazione alla sentenza con la quale il giudice amministrativo annulli in tutto o in parte la procedura concorsuale costituisce, in conclusione, attività di natura vincolata non potendo la Amministrazione prescindere dall’effetto caducatorio determinato dalla pronuncia di annullamento (Cass. 1238/2003).
Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. SS.UU n. 26724/2007), nell’individuare i casi in cui la violazione di norme inderogabili rende nullo il contratto ai sensi dell’art. LL, ‘0) 10 comma, cod. civ., pur ribadendo la tradizionale distinzione tra norme di comportamento dei contraenti e norme di validità del contratto, hanno precisato che a quest’ultima tipologia vanno attratte non solo le disposizioni che si riferiscono alla struttura ed al contenuto del regolamento negoziale ma anche quelle che “in assoluto, oppure in presenza o in difetto di determinate condizioni oggettive o soggettive, direttamente o indirettamente, vietano la stipulazione stessa del contratto…”.
Deve escludersi che il vizio del contratto sia riconducibile all’annullabilità e non alla nullità in quanto l’art. 63, comma 2, prima parte, prevede, in via generale, il potere del giudice ordinario di adottare tutti i provvedimenti richiesti dalla natura dei diritti tutelati e tale principio non è certamente derogato, ma soltanto esplicitato, dalla seconda parte di esso, sicché, per quanto la norma sembri evocare un effetto costitutivo della pronuncia, come tale incompatibile con la natura dichiarativa dell’accertamento della nullità, tuttavia è proprio l’automatica derivazione della “estinzione” dall’accertamento della violazione delle norme inerenti l’assunzione che esclude la riconducibilità del vizio all’azione di annullamento, confermando che appunto dì nullità si tratta, perché solo quest’ultima può operare d’ufficio e per il solo fatto dell’accertata violazione della norma inderogabile, richiedendo l’annullamento per errore ulteriori presupposti (la domanda della parte legittimata e, soprattutto, la riconoscibilità dell’errore), dai quali, invece, il legislatore ha voluto prescindere nel prevedere un’automatica incidenza della pronuncia sulle sorti del rapporto; 34. deve anche osservarsi che la disposizione„ per il suo carattere generale, si riferisce a tutte le assunzioni, anche a quelle per le quali il d.lgs. n. 165/2001 o le norme speciali prevedono nullità testuali, sicché della stessa deve essere fornita un’interpretazione che la renda coerente con i principi generali richiamati nei punti che precedono;
Conclusivamente, sulla scorta delle considerazioni svolte, che assorbono le censure correlate alla dedotta nullità dell’art. 14 del CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 10.4.1996, deve ritenersi che la conformazione del Comune alla sentenza con la quale il giudice amministrativo aveva annullato il provvedimento di ammissione al concorso, al quale la odierna ricorrente aveva partecipato, costituiva un’attività obbligata per il Comune stesso , il quale non poteva prescindere dall’effetto caducatorio determinato dalla pronuncia di annullamento (Cass. 194/2019, 1238/2003).

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