Tar Molise 8 luglio 2019, n. 233
Durante il periodo di fruizione del congedo parentale non maturano anche i permessi retribuiti previsti dall’art. 33, comma 4, l. 5 febbraio 1992, n. 104 e ciò in quanto il “cumulo” dei permessi consentito dall’art 42, comma 4, d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 deve essere correttamente inteso come possibilità di fruizione degli stessi in un medesimo arco temporale, ma non anche come maturazione ed insorgenza del diritto ai permessi medesimi in capo al lavoratore; e ciò in quanto il diritto alla fruizione dei permessi retribuiti presuppone, necessariamente, lo svolgimento in essere e la costanza dell’attività lavorativa durante la quale tali permessi vengono a maturare.
I periodi di congedo straordinario incidono negativamente sulla maturazione delle ferie, della tredicesima e del trattamento di fine rapporto, coerentemente con la natura del suddetto congedo che appare idoneo a determinare una vera e propria “sospensione”, seppur temporanea, dell’attività lavorativa (Parere Consiglio di Stato n. 3389 del 2005)