ANAC, deliberazione n. 567 del 12 giugno 2019
La Sign.ra M.A. , istruttore amministrativo di categoria giuridica C, svolge funzioni di supporto amministrativo al dirigente all’interno dell’Ufficio Area Tecnica, deputato alla stipula di contratti pubblici di lavori inferiori ai 150.000,00 euro.
La Sign.ra risulta coniugata con il Sign. A.T. , responsabile tecnico di X s.r.l., che risulta affidataria della quasi totalità degli appalti di lavori in materia elettricistica sotto i 150.000,00 euro, affidati, in via diretta, con determina dirigenziale, proprio dall’Ufficio Area Tecnica (U.A.T.). Dalla delibera di giunta comunale n. 252 del 12.11.2018 contenente l’elenco dei procedimenti amministrativi ex art. 35 D.lgs. n. 33/2013 – Lavori pubblici – patrimonio-cimitero – si evincono le funzioni svolte dalla Sign.ra M.A. all’interno dell’ufficio U.A.T. In particolare tali funzioni si sostanziano nella stipulazione e registrazione dei contratti, nella gestione contabile e liquidazione delle fatture di competenza dell’ ufficio, nella gestione delle segnalazioni dei cittadini, dell’accesso agli atti del settore lavori pubblici, nonché, per completezza, l’organizzazione delle visite mediche obbligatorie.
Viste le funzioni svolte, appare, dunque, verosimile, che M.A. stipuli e registri contratti di appalti, anche in favore X s.r.l., ovvero l’azienda in cui il marito riveste la qualifica di responsabile tecnico, nonché a liquidare in favore della stessa le fatture per i lavori eseguiti. Si ritiene che lo svolgimento delle suddette attività “materiali” in favore anche dell’azienda del marito esponga la stessa ad un potenziale conflitto di interesse dato il ricorrere di un interesse proprio confliggente con quello pubblico.
Quindi l’ANAC ha caldeggiato l’eventuale avvio del procedimento disciplinare per la mancata dichiarazione del conflitto di interesse e per la mancata astensione da parte della dipendente comunale.