Corte dei Conti, sezione d’Appello per la Regione siciliana, sentenza n. 64 del 25 giugno 2019
La sequenza procedimentale per l’istituzione del fondo della dirigenza e per la fissazione dei criteri per individuare e attribuire le indennità di posizione non era stata seguita; secondo la tesi attorea, infatti, i sette dirigenti in servizio su un organico di dieci individuavano, nel corso di una riunione tenutasi in data 21/12/2000 senza la presenza della parte pubblica, le risorse da destinare al fondo, che veniva costituito in via di fatto, e l’ammontare delle retribuzioni di posizione per i posti da loro ricoperti; il consiglio di amministrazione dell’ente, con delibera n. 67 del 6/3/2001, faceva proprie le retribuzioni di posizione fissate dai dirigenti, senza tuttavia procedere alla costituzione formale del fondo.
Il numero di dirigenti in pianta organica subiva in seguito continue oscillazioni e il numero di quelli effettivamente in servizio si riduceva progressivamente; tuttavia, il fondo per la dirigenza non veniva formalmente costituito né variato in funzione del mutare del numero dei dirigenti effettivamente in servizio, mentre il trattamento accessorio veniva erogato ai dirigenti sulla base della dotazione finanziaria prevista nella riunione del 21/12/2000.
Orbene, non vi è alcun dubbio che nell’Istituto autonomo case popolari di X, si è agito al di fuori del rigido schema procedimentale sopra esposto, provvedendo all’elargizione indebita delle indennità di posizioni e di risultato, con conseguente danno erariale per le casse pubbliche.
Innanzitutto, il fondo per la dirigenza non è stato costituito nelle forme previste per legge e non è stato alimentato con le sole risorse espressamente indicate nell’articolo 26 del contratto collettivo del 23/12/1999, la cui parte normativa è applicabile, come già argomentato, anche agli anni 2011, 2012 e 2013;
non è stata attivata la contrattazione decentrata integrativa per la definizione dei criteri generali per la distribuzione delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione di posizione e a quella di risultato (articolo 4, comma 1, lettera g); nessuna informativa preventiva è stata fornita ai soggetti sindacali (articolo 7, comma 1); non risulta emanato alcun provvedimento di variazione annuale del fondo in considerazione delle modifiche nel corso del tempo delle fonti di finanziamento tassativamente menzionate nell’articolo 26 e del mutamento del numero dei dirigenti; la retribuzione di posizione è stata aumentata nel corso degli anni senza attivare la contrattazione decentrata integrativa o la concertazione (articolo 4).
Poi, per quanto riguarda la retribuzione di posizione non vi è stata alcuna graduazione degli uffici dirigenziali e per quanto riguarda la retribuzione di risultato non sono stati fissati preventivamente e in modo specifico gli obiettivi da raggiungere e nonostante tale grave mancanza il nucleo/organismo indipendente di valutazione ha formulato lo stesso le proprie considerazioni, esprimendo tra l’altro giudizi apodittici. Su questi punti la sentenza impugnata deve essere confermata in toto