Corte dei Conti, sezione giurisdizionale regionale per il Molise, sentenza n. 21 del 25 giugno 2019
Con riguardo alla delibera n. 100/2013, con cui la giunta comunale ha approvato la definizione consensuale dell’importo dei lavori e servizi già svolti a seguito di determina dell’UTC n. 80/2013 e ha regolarizzato ex art. 191, comma 3, del TUEL le spese effettuate in via d’urgenza (ripetesi, per lavori già svolti a seguito di formale provvedimento dell’ufficio tecnico) ai fini della sottoposizione al Consiglio comunale per la delibera di riconoscimento di debito fuori bilancio, osserva il Collegio che detto provvedimento giuntale viene adottato, secondo il testo della disposizione testè menzionata, “su proposta del responsabile del procedimento” e soprattutto che in concreto risulta adottato a seguito di parere favorevole ex art. 49 del Tuel sia del responsabile del settore finanziario (regolarità contabile) che del settore tecnico (regolarità tecnica).
Anche la delibera consiliare di riconoscimento di debito fuori bilancio n. 46 del 28.10.2013, è stata assunta dal Consiglio comunale di a lavori già concretamente effettuati (con utilità per l’ente e utilizzo di prezziari risalenti) e soprattutto a seguito dei pareri di regolarità tecnica del responsabile del settore tecnico, di regolarità contabile da parte del responsabile del settore finanziario nonché dietro parere del revisore dei conti del Comune.
In definitiva, ritiene dunque il Collegio che gli odierni convenuti, componenti di organi di vertice politico del Comune, abbiano adottato i provvedimenti contestati, caratterizzati da indubbia complessità giuridica e tecnica, facendo comprensibilmente affidamento sul complesso dell’attività procedimentale svolta ed in particolare sui pareri di regolarità tecnica e contabile resi, in sede procedimentale, dagli organi tecnici e burocratici, ex lege provvisti di specifiche competenze di ordine amministrativo, tecnico e contabile.
Alla luce delle suddette considerazioni, oltre che delle riferite argomentazioni articolate dal giudice di appello, ritiene il collegio che la domanda attorea non sia meritevole di accoglimento, avuto riguardo alla riscontrata assenza dell’elemento soggettivo dell’illecito amministrativo-contabile contestato, non potendosi ravvisare, in capo agli odierni convenuti, una violazione di regole di diligenza, prudenza o perizia qualificabile in termini di gravità.