Se gli incentivi del Conto Energia sono nettamente superiori all’attività agricola, è danno erariale

Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, sentenza n. 217 del 16 luglio 2019

La Guardia di Finanza riferiva che la società X aveva indebitamente beneficiato di cospicui finanziamenti pubblici in conseguenza dell’intervenuta realizzazione di un’azienda agricola. Tale azienda, strutturata prevalentemente in serre sovrastate da pannelli fotovoltaici, sarebbe stata, infatti, concepita ed attivata non già per la produzione e commercializzazione di prodotti agricoli, ma all’unico scopo di accedere al mercato delle energie alternative ed ottenere, da un lato, i contributi finanziari previsti a livello ministeriale, dall’altro lato, il diritto di vendere a tariffa agevolata l’energia solare prodotta alla società pubblica Gestore Servizi Energetici S.p.a..
Nello spirito del Legislatore l’erogazione degli incentivi era subordinata alla produzione agricola, mentre va rilevato che, per quanto in atti, i ricavi della produzione di energia elettrica sono ingenti e nettamente superiori sia a quelli, veramente di scarso rilievo, derivanti dall’attività agricola sia, va detto per inciso, all’importo degli investimenti che, stando a quanto dedotto dalla difesa, sarebbero stati effettuati dalla società ai fini della coltivazione del fondo (€ 4.121.282,60, come risulta dal prospetto allegato alla memoria di costituzione in giudizio).
Si deve ricordare, infatti, che la X ha usufruito del c.d. Ritiro Dedicato, in base al quale il G.S.E. acquista l’elettricità immessa in rete dall’impianto, percependo a tale titolo € 7.064.588,69, per gli anni dal 2011 al 2016, e che si cumula con gli incentivi del Conto Energia.
Traspare, dalla ricostruzione finora operata, che la costruzione e messa in esercizio dell’impianto fotovoltaico siano state indirizzate, fin dall’origine, alla produzione e vendita di energia elettrica e non, come richiesto dalla normativa di riferimento, all’attività agricola, per la quale l’energia alternativa doveva svolgere un ruolo di supporto.
Il susseguirsi degli eventi, come già ampiamente descritti, se per un verso disvela l’avvenuto percepimento degli incentivi di cui al “Quarto Conto Energia”, nel triennio 2012 – 2014, in reiterata violazione di legge, dall’altro serve a connotare in senso doloso la condotta osservata dalla convenuta, la quale, come correttamente ritenuto dalla Procura erariale, ha posto in essere, con coscienza, intenzione e volontà, le iniziative idonee a rappresentare come agricola un’attività, nei fatti, industriale, e a precostituire gli elementi utili per accedere agli incentivi in questione, in assenza dei presupposti che, soli, li avrebbero legittimati.
Il danno per tale via causato, pari a euro 22.106.813,86 deve pertanto essere ascritto, a titolo di dolo, alla X s.r.l., legata – giova ribadire – da rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, poiché beneficiaria di finanziamento pubblico destinato alla realizzazione di fini pubblici, della cui mancata attuazione la società predetta deve essere dichiarata parimenti responsabile.

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