Consiglio di stato, sentenza n. 5230 del 24 luglio 2019
La giurisprudenza ha ribadito che:
– gli atti di macro – organizzazione (categoria enucleabile dall’art. 4, commi 1 e 2, d.lgs. n. 165 cit.) sono provvedimenti amministrativi adottati dalle pubbliche amministrazioni nell’esercizio della propria prerogativa di disciplinare, con atti autoritativi, l’organizzazione della struttura amministrativa, definendo le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, i modi di conferimento della titolarità degli uffici, la dotazione organica complessiva (cfr. Cons. Stato, sez. III, 3 aprile 2019, n. 2210);
– gli atti di macro – organizzazione sono in grado di incidere sul rapporto di lavoro del singolo pubblico dipendente; in tal caso, la situazione soggettiva del privato è di interesse legittimo e la relativa controversia spetta alla giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 28 febbraio 2019, n. 6040; Sez. Unite, 4 luglio 2018, n. 17353; Sez. Unite, 31 maggio 2016, n. 11387; Cons. Stato, sez. V, 23 novembre 2018, n. 6645; V, 30 ottobre 2017, n. 4988; VI, 3 aprile 2018, n. 2034; VI, 16 febbraio 2018, n. 997);
– la giurisdizione è del giudice amministrativo anche se, successivamente all’adozione dell’atto di macro – organizzazione, siano adottati provvedimento di conferimento o revoca dell’incarico, anch’essi oggetto di impugnazione, purchè la contestazione investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo mediante la non conformità a legge degli atti di macro – organizzazione e solo in via derivata gli atti di conferimento dell’incarico (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 21 dicembre 2018, n. 33212; Sez. Unite, 27 febbraio 2017, n. 4881).