Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, sentenza n. 52 del 7 febbraio 2019
Secondo la prospettazione accusatoria, il convenuto, in qualità di Amministratore Unico della società in house X s.r.l., ha provveduto a riconoscere, a un dipendente della medesima società, un compenso aggiuntivo non spettante, in ragione delle disposizioni di riferimento, per l’incarico di responsabile per la prevenzione della corruzione e che, così agendo, abbia tenuto un comportamento gravemente colposo
Il collegio ha ritenuto che nel caso di specie, non vi era stato un “mutamento di mansioni”, né era stato chiamato a svolgere temporaneamente mansioni superiori di talché dovesse essergli riconosciuta una differente retribuzione; in realtà, a questi era stato affidato un incarico che non poteva essere retribuito separatamente, ma per il quale, contrariamente a quanto previsto financo dalla disciplina contrattuale (che prevedeva l’attribuzione della base parametrale del superiore livello), era stato riconosciuto un “emolumento aggiuntivo”, da corrispondersi facendo ricorso all’avanzo di bilancio, proprio in quanto la nomina del Responsabile Anticorruzione non poteva dar luogo a nuovi e maggiori costi per la finanza pubblica
Può, dunque, conclusivamente affermarsi che l’erogazione di emolumenti non dovuti in costanza di prestazione lavorativa contrattualmente e puntualmente disciplinata sia in termini qualitativi, che quantitativi, non può mai condurre ad una valutazione ed alla remunerazione di vantaggi aggiuntivi ed ulteriori, restando evidentemente immutata la prestazione resa ed ogni “vantaggio” assorbito dalla pattuizione contrattuale che ne prevede l’adempimento (così II Sezione Centrale di Appello, sentenza n° 645/2017, del 26/09/2017), e che, nel caso del Responsabile Anticorruzione, l’unico compenso previsto e regolato era legato al conseguimento di risultati programmati, attraverso la redazione di un piano di obiettivi strategici e di performance, che la società in house non aveva mai adottato.