Corte di Cassazione, sentenza n. 20416 del 29 luglio 2019
Un’azienda pubblica con nota del 26.10.2015, premesso di essere venuta a conoscenza delle gravi irregolarità commesse nella procedura relativa alla assunzione, contestò ad alcuni dipendenti che la loro posizione in graduatoria era avanzata solo a causa della alterazione del punteggio, accertata dalla sentenza del Tribunale penale di Roma, e che non si erano collocati in posizioni utili per essere assunti, in quanto avevano conseguito un punteggio inferiore alla soglia di idoneità.
All’esito delle giustificazioni, in data 27 novembre 2015 l’Azienda comunicò il licenziamento disciplinare.
I ricorrenti in Cassazione asserivano che l’illegittimità della procedura concorsuale e della graduatoria avrebbe dovuto essere addebitata a coloro che avevano organizzato e gestito tale procedura e non ad essi ricorrenti, a meno di ritenere provata da parte di essi ricorrenti la conoscenza della avvenuta alterazione dei criteri selettivi e dei punteggi.
Il Supremo Collegio, invece, ha ritenuto che diversamente da quanto opinano i ricorrenti, la nullità della procedura concorsuale per violazione di norme imperative di legge costituisce causa di nullità dei contratti sottoscritti in esito a tale procedura indipendentemente dalla circostanza che gli odierni ricorrenti vi abbiano dato causa e a prescindere anche dal fatto che delle irregolarità commesse nella procedura concorsuale abbiano avuto consapevolezza. Ove, infatti, si consentisse la continuazione dello svolgimento del rapporto con un soggetto privo del requisito in parola si finirebbe per porre nel nulla la norma inderogabile, posta a tutela di interessi pubblici, alla cui realizzazione deve essere costantemente orientata l’azione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici ovvero delle società, quali l’Ama spa, alle quali si applica l’art. 18 del d.l. n. 112 del 2008 convertito con modificazioni dalla L. n. 133 del 2008 (Cass. 15506/2019, 11951/2019). Pertanto, l’estraneità dei lavoratori agli illeciti ed alle irregolarità che connotarono la procedura culminata nell’assunzione, ove pure accertata e provata non avrebbe potuto fondare alcuna domanda volta alla continuazione del rapporto di lavoro geneticamente nullo per insussistenza dei presupposti previsti dal bando per la costituzione del rapporto di lavoro (Cass. 3644/2019).