Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Lazio, sentenza n. 356 del 12 luglio 2019
Scaduta la prima assegnazione (31.8.2009), il dirigente aveva trattato solo ed esclusivamente con la cooperativa X cui affidava il servizio di manutenzione gestione e custodia del parco e del verde pubblico comunale, ininterrottamente, fino al 30.6.2011, al costo orario unitario di €. 18,00, da cui è derivato un danno economico al Comune, dovuto alla differenza di costi dei quali l’Amministrazione si sarebbe potuta avvantaggiare se il Dirigente avesse proceduto a norma di legge, con indizione di una nuova gara per l’affidamento del servizio.
Difatti, dall’ 1.7.2011, alla X subentrava la Cooperativa Y, aggiudicataria della gara informale, indetta con l’avviso pubblico n.____, con affidamento del servizio al costo orario di €. 15,00.
Al dirigente la procura ha contestato la violazione delle regole previste dai contratti pubblici che, con riferimento agli affidamenti di servizi pubblici locali alle Cooperative sociali di tipo “B” perseguenti la finalità di inserimento nel modo del lavoro di lavoratori appartenenti a categorie svantaggiate richiedono comunque una gara informale a trattativa privata, nella specie, svolta soltanto nell’anno 2011 , dopo reiterate proroghe del contratto originario, alle medesime condizioni e alla stessa cooperativa, non adeguatamente motivate, né giustificate da particolari eventi; inoltre gli artificiosi frazionamenti, con cadenze mensili, hanno di fatto impedito al Comune di conoscere la reale entità della spesa necessaria per tale servizio rilevata soltanto a consuntivo al termine di ciascun periodo di proroga. L’assunto attoreo circa l’utilità per l’Ente pubblico della gara tra le diverse cooperative (peraltro espressamente richiesta dalla L. 190/2014 art. 1 comma 610 secondo cui “…Le convenzioni di cui al presente comma sono stipulate previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione ed efficienza) che ha modificato il secondo comma dell’art. 5 L. 381/1991 ha trovato conferma nel conseguimento di un prezzo inferiore rispetto a quello in origine stabilito dal precedente dirigente (riscontro controfattuale).