Nel giustificare l’apposizione del termine ad un contratto di lavoro, non basta il mero rinvio ad altri documenti

Corte di Cassazione, sentenza n. 20848 del 2 agosto 2019

L’esigenza di specifica indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo imposta dall’art. 1 d. Igs. n. 368 del 2001 riguarda anche il caso in cui tali ragioni siano espresse indirettamente, ossia per relationem ad altri testi scritti, il cui richiamo deve quindi essere chiaramente e specificamente effettuato al fine di individuare, in termini di trasparenza, immodificabilità e verificabilità, la sussistenza di tali ragioni. Ne discende che risulta giuridicamente errato ritenere che un qualsivoglia richiamo contenuto nel testo contrattuale ad altri testi scritti (conoscibili, o anche conosciuti, dalle parti) sia di per sé sufficiente ad assolvere il requisito di specificità delle ragioni giustificative dell’apposizione del termine, essendo invece indispensabile che tale richiamo sia attuato al precipuo e inequivoco scopo di individuare tali ragioni” (in termini “Cass. n. 17115 del 2015). Resta fermo che “costituisce indagine riservata al giudice di merito interpretare il contratto individuale per accertare lo scopo per il quale il richiamo ai testi esterni è stato attuato” (Cass. n. 17115/2015 cit.), così come, più in generale, spetta al giudice di merito la verifica della specificità, valutando ogni elemento ritualmente acquisito al processo, con valutazione che, se correttamente motivata ed esente da vizi giuridici, resta esente dal sindacato di legittimità (Cass. n. 77 del 2019; Cass. n. 4906 del 2017; Cass.n. 10019, 10020 e 29969 del 2017; Cass. n. 10033 del 2010), per cui nella specie la sentenza impugnata, che si è attenuta ai principi di diritto innanzi espressi e che non palesa nell’apprezzamento del grado di specificità della causale un argomentare implausibile, resiste ai rilievi che le sono mossi.

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