Corte di Cassazione, sentenza n. 19580 del 19 luglio 2019
Proprio con riferimento all’istituto del congedo straordinario ex art. 42 d.lgs. 151/2001, questa Corte, pur ammettendo che l’assistenza che legittima il beneficio non può intendersi esclusiva al punto da impedire a chi la offre di dedicare spazi temporali adeguati alle personali esigenze di vita, ha sottolineato come sia comunque indispensabile che “risultino complessivamente salvaguardati i connotati essenziali di un intervento assistenziale che deve avere carattere permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e di relazione del disabile” (in termini: Cass. n. 29062 del 2017).
Pertanto, compete al giudice verificare in concreto – sulla base dell’accertamento in fatto della condotta tenuta dal lavoratore in costanza di un beneficio volontariamente richiesto per due anni consecutivi, senza frazionamenti pure possibili – se vi sia stato o meno esercizio con modalità abusive difformi da quelle postulate dalla natura e dalla finalità per cui il congedo straordinario è consentito; in particolare se l’allontanamento dal disabile, per un lasso temporale significativo, al fine di soggiornare a centinaia di chilometri di distanza, abbia comunque preservato le finalità primarie e prevalenti dell’intervento assistenziale che deve avere carattere permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e di relazione del disabile.
In caso di accertamento dell’illecito, compete sempre al giudice del merito (v. ancora Cass. n. 509/18 in motivazione) in sede di rinvio valutare poi se tale condotta integri la giusta causa di recesso nell’ambito del rapporto di lavoro con il dirigente ai fini del riconoscimento dell’indennità sostitutiva del preavviso.