Se le spese della cassa economale sono approvati dai dirigenti, l’economo non risponde

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia, sentenza n. 614 del 1 agosto 2019

Ad un economo erano mossi alcuni addebiti, tra cui:
– spese di rappresentanza del Rettore (per complessivi € 3.427,26) per acquisti presso supermercati e per pasti la cui giustificazione, in molti casi, è “cena di rappresentanza del Rettore ed ospiti”, senza l’indicazione dei beneficiari;
– acquisto di un telefono cellulare (per € 701,50) per la sostituzione del cellulare del Rettore
– conseguimento patente ECDL (European computer driving license), rimborsata a taluni dipendenti con un esborso totale di € 480,50.
Nella relazione si poneva in evidenza che nell’esercizio 2014 l’Università di ——– non disponeva di un apposito regolamento interno per la gestione economale e che, pertanto, l’attività dell’Economo è stata disciplinata dal Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’Università,
In relazione a quanto rappresentato, non potendosi operare il discarico dell’Economo dell’Università a fronte delle plurime irregolarità dianzi illustrate, il Magistrato relatore chiedeva l’iscrizione del conto a ruolo d’udienza e la condanna del Sig. —– a riversare all’Università l’importo di € 8.766,92 oltre interessi come per legge.
L’agente contabile precisava che le spese contestate avevano ricevuto apposita autorizzazione da parte dei competenti dirigenti.
Quindi, relativamente all’elemento psicologico, va richiamato il principio già affermato da questa Sezione giurisdizionale con la sentenza n. 217/2017 (confermata in sede di gravame con la sentenza della locale Sez. di appello n. 184/2017), secondo il quale l’agente contabile deve essere discaricato anche nel caso in cui la spesa non sia regolare se nella sua condotta non sia possibile ravvisare l’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave. Va infatti considerato che qualora il contabile venga chiamato in giudizio dal pubblico ministero con l’ordinaria azione di responsabilità amministrativa, risponderebbe soltanto in caso di dolo o colpa grave.
Conclusivamente, la Sezione Giurisdizionale ha ritenuto di doversi pronunciare sulla questione in esame dichiarando unicamente l’irregolarità del conto giudiziale oggetto dell’accertamento.
Riscontrato, inoltre, il concorso di diversi dipendenti dell’Università all’assunzione di spese non riconducibili alla gestione economale, si trasmettono gli atti alla Procura regionale per le iniziative che l’organo inquirente riterrà di assumere nei confronti di coloro che hanno provveduto ad autorizzare e vistare le spese in questione.

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