Consiglio di Stato, sentenza n. 5579 del 6 agosto 2019
Quanto all’eccezione di genericità dell’istanza, si osserva che l’Agenzia ha chiesto “di visionare tutti gli atti istruttori di cui alla deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n.____, con particolare riferimento agli atti inerenti l’istruttoria espletata per individuare e determinare i criteri di riparto adottati con la deliberazione citata e per determinare i costi standard e i fabbisogni di mobilità utilizzati per l’applicazione della metodologia di riparto adottata”.
E’ ammissibile l’istanza di accesso priva degli estremi degli atti richiesti, ove l’istante indichi tuttavia il contenuto degli atti di cui chiede l’ostensione: invero, sebbene sia inammissibile un diritto di accesso esercitato in maniera generica ed indifferenziata, con cui si chieda all’Amministrazione di svolgere un’attività di indagine e ricerca o un’attività valutativa ed elaborativa, non può tuttavia considerarsi generica la richiesta che indica precisamente quale sia il contenuto degli atti, ignorandone soltanto gli estremi, ma consentendone agevolmente all’Amministrazione l’identificazione (Cons. Stato, III, 8 febbraio 2013, n.731)
Infatti l’istanza di accesso in questione era riferita agli atti istruttori che la Regione, con la citata delibera giuntale, aveva posto alla base dei criteri di riparto delle risorse destinate dall’esercizio 2020 al trasporto pubblico locale: essa ha pertanto riguardato un ambito di atti ben delineato che, in quanto tale, non poteva ragionevolmente dare adito ad alcuna incertezza su quale fosse stato l’oggetto della richiesta; così che in definitiva l’amministrazione era in grado di comprendere agevolmente e senza alcun possibile equivoco il contenuto della richiesta (come peraltro, sia pur indirettamente, può ricavarsi dalla stessa formulazione dei motivi di gravame dell’appello in trattazione).