La ripetizione di emolumenti indebiti è al netto delle ritenute fiscali

Corte di Cassazione, sentenza n. 21164 del 7 agosto 2019

In base a consolidati e condivisi orientamenti della giurisprudenza, se il datore di lavoro debba recuperare dal lavoratore emolumenti che questi ha riscosso in eccesso (e, quindi, indebitamente), per qualsiasi causa, tale recupero deve essere fatto al netto delle ritenute fiscali, in quanto il datore di lavoro, salvi i rapporti col Fisco, può ripetere l’indebito nei confronti del lavoratore soltanto nei limiti di quanto da questi effettivamente percepito, restando esclusa la possibilità di ripetere importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente (Cass. 2 febbraio 2012, n. 1464; Cass. 25 luglio 2018, n. 19735; Cass. 20 maggio 2019, n. n. 13530 nonché, con specifico riferimento al lavoro pubblico: Cass. SU 9 giugno 2017, n. 14429 e ivi ampi richiami).

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