Spetta al Responsabile anticorruzione sanzionare il dirigente che non pubblica i dati delle consulenze

ANAC, delibera n. 670 del 17 luglio 2019

Con nota pervenuta all’Autorità anticorruzione in data 1.02.2019, il Segretario Generale, nonché Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della trasparenza (RPCT) del Comune di X, chiede chiarimenti in merito alla natura delle sanzioni previste nel caso di omessa pubblicazione delle informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza di cui all’art. 15 del d.lgs. 33/2013 (ndr il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta al consulente)
Ad avviso dell’istante l’art. 15 non fornirebbe alcuna indicazione sulla natura della sanzione prevista nel caso di omessa pubblicazione dei dati relativi ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, né sull’Autorità competente ad irrogare tale sanzione, limitandosi a definire il procedimento al cui esito la sanzione è irrogata come “disciplinare
L’ANAC, in risposta, ha chiarito che:
– che la sanzione di cui all’art. 15, co. 3, del d.lgs. 33/2013 per la mancata pubblicazione dei dati inerenti gli incarichi di collaborazione o consulenza, ha natura disciplinare in quanto irrogata all’esito di procedimento disciplinare, come espressamente stabilito dal medesimo comma 3;
– che il sistema di vigilanza posto dal d.lgs. 33/2013 è fondato sia sul potere di accertamento da parte dell’ANAC delle violazioni degli obblighi di pubblicazione, potere ad essa attribuito dall’art. 45 del d.lgs. 33/2013, sia sull’autonomo potere di verifica, accertamento e segnalazione delle violazioni da parte del RPCT di ogni pubblica amministrazione, in virtù di quanto disposto dall’art. 43 del medesimo decreto;
– che, ai sensi dell’art. 45, del d.lgs. 33/2013, l’Autorità accerta l’esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente esercitando poteri ispettivi e ordinando di procedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione dei dati e documenti mancanti, all’adozione di atti o provvedimenti richiesti, ovvero alla rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;
– che, in attuazione di quanto disposto dal predetto art. 45 del d.lgs. 33/2013, pur rimanendo in capo ad ANAC il potere di accertamento delle violazioni degli obblighi in materia di pubblicazione del medesimo decreto, laddove il RPCT di una amministrazione riscontri l’inadempimento degli obblighi di pubblicazione dei dati e delle informazioni sugli incarichi di consulenza o collaborazione di cui all’art. 15 del d.lgs. 33/2013, spetta alla singola amministrazione individuare e irrogare la sanzione disciplinare prevista dallo stesso art. 15, co

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