Se la fecondazione eterologa è ora permessa, resta vietata il commercio di gameti e il pagamento di eventuali donatrici

Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 36221 dep 19 agosto 2019

Gli imputati rispondevano del reato di cui all’art. 416, commi 1 e 2 cod.pen., in relazione all’art. 12 comma 6 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, art. 646 cod.pen., perché sfruttando le strutture della clinica —— di Milano, si associavano tra loro e con altri soggetti operanti presso strutture sanitarie estere, allo scopo di commercializzare gameti umani: attività consistita segnatamente, nell’acquisto degli stessi dalle cliniche estere di Siviglia e di Praga, ovvero da donatrici appositamente procacciate allo scopo e pagate circa eruro 1.000,00.
Ora la Corte costituzionale ha eliminato il divieto e ha affermato che la fecondazione di tipo eterologo è un diritto costituzionale, ma ha poi ribadito che la sanzione penale rimane applicabile perché permane il divieto di commercializzazione di gameti.
Dunque, la condotta vietata come delineata dall’art. 12 comma 6, della legge n. 40 del 2004, deve essere interpretata, con riferimento al divieto di commercializzazione di gameti, alla luce della praticabilità e liceità di tale tipo di fecondazione, che implica necessariamente “il trasferimento di gameti” da un soggetto donatore.
Tirando le fila del discorso, pare al Collegio che, a delineare il perimetro della fattispecie penale di commercializzazione di gameti, non si possa prescindere dai principi espressi dalla Direttiva del Consiglio d’Europa di “volontarietà” e “gratuità” della donazione, principi che concorrono a delineare l’area della rilevanza penale delle condotte di commercializzazione vietate dall’art. 12 comma 6, nel caso di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo (che necessita di donazione e trasferimento di gameti), nel senso che l’area della rilevanza penale deve essere individuata in quelle condotte, realizzate in qualunque forma, dirette ad immettere nel mercato (commercializzare) i gameti in violazione dei principi di volontarietà e gratuità della donazione. In tale ambito rientrano nella condotta di commercializzazione anche quelle condotte di reclutamento di donatori/donatrici dietro la prospettazione/corresponsione di una remunerazione, chiaramente dirette alla immissione nel mercato dei gameti, in vista della procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.

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