CTR Piemonte, Sentenza n. 842 del 4/07/2019
Sino all’entrata in vigore del vigente testo del sesto comma dell’art. 2 D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale ovvero CAD), avvenuta il 27 gennaio 2018, che ha esteso l’obbligo della firma digitale anche sugli atti accertativi dell’Amministrazione Finanziaria, era esclusa l’applicabilità della firma digitale (in luogo di quella autografa) sugli atti emessi nell’esercizio delle attività ispettive e di controllo fiscale, salvo che, come consentito a partire dal 1° luglio 2017, questi non fossero notificati a mezzo PEC.
Pertanto, in nessun caso, era ammessa la combinazione tra avviso di accertamento sottoscritto digitalmente e notificazione del medesimo in via ordinaria, giacché in tale circostanza l’atto sarebbe risultato affetto da nullità, ai sensi del terzo comma dell’art. 42 D.P.R. n. 600/1973, per difetto di sottoscrizione (autografa).
Conseguentemente il medesimo è da ritenersi nullo, giacchè sprovvisto di firma autografa.