Corte di Cassazione, ordinanza n. 21670 del 23 agosto 2019
Il divieto di trasferimento del lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile convivente, di cui all’art. 33, comma 5, della I. n. 104 del 1992, nel testo modificato dall’art. 24, comma 1, lett. b), della I. n. 183 del 2010, opera ogni volta muti definitivamente il luogo geografico di esecuzione della prestazione, – anche nell’ambito della medesima unità produttiva che comprenda uffici dislocati in luoghi diversi, in quanto il dato testuale contenuto nella norma, che fa riferimento alla sede di lavoro, non consente di ritenere tale nozione corrispondente all’unità produttiva di cui all’art. 2103 cod. cív.” (Cass. n. 24015/2017)